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Corte di Cassazione italiana, Sez. VI Penale, N. 48272/2009, 7 ottobre 2009

Abstract

Ricorso contro condanna per reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, vittima il figlio minorenne dell’imputato. Ruolo dei fattori culturali che hanno influito sulle condotte illecite e distinzione con il reato di abuso di mezzi di correzione e disciplina.

Riferimenti normativi

Art. 2 Costituzione italiana

Art. 3 Costituzione italiana

Art. 30 Costituzione italiana

Art. 32 Costituzione italiana

Art. 571 codice penale italiano

Art. 572 codice penale italiano

Massima

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia, e non quello di abuso dei mezzi di correzione e disciplina la consumazione, da parte del genitore, nei confronti del figlio minore, di reiterati atti di violenza fisica e morale, anche qualora siano ritenuti dall’agente compatibili con un intento correttivo ed educativo, proprio della particolare concezione socio-culturale di cui sia eventualmente portatore.

Invero, in materia vengono in gioco valori fondamentali dell'ordinamento (consacrati nei principi di cui agli artt. 2, 3, 30 e 32 Cost.), che fanno parte del visibile e consolidato patrimonio etico-culturale della nazione e del contesto sovranazionale in cui la stessa è inserita e, come tali, non sono suscettibili di deroghe di carattere soggettivo e non possono essere oggetto, da parte di chi vive e opera nel nostro territorio ed è quindi soggetto alla legge penale italiana, di valida eccezione di ignoranza scusabile.

(Caso relativo a un imputato che sottoponeva il proprio figlio a reiterati atti di violenza fisica e morale. La difesa ha sostenuto che la Corte d’Appello avesse erroneamente qualificato le condotte come reato di maltrattamenti in famiglia, trattandosi invece di un’ipotesi di abuso di mezzi di correzione e disciplina, in considerazione delle specifiche consuetudini culturali dell’agente.)