Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Corte di Cassazione italiana, Sez. VI Penale, N. 10906/2017, 15 febbraio 2017

Abstract

Reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Ruolo della condizione socio-culturale che ha influito sulle condotte illecite e mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Riferimenti normativi

Art. 62-bis codice penale italiano
Art. 571 codice penale italiano
Art. 572 codice penale italiano

Massima

In caso di responsabilità per il delitto di maltrattamenti contro un figlio minore, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche all’imputato che, per la sua condizione etno-culturale, abbia ritenuto consentite punizioni corporali che nel paese di origine non costituiscono illecito, ma soprattutto non si sia reso conto delle patologie da cui il figlio è affetto (quali iperattività e disturbo dell'attenzione), e conseguentemente non sia stato capace di gestirne comportamenti oppositivi e provocatori, riconducendoli erroneamente ad aspetti caratteriali e cercando pertanto di contenerli con metodi non consentiti, ma erroneamente ritenuti educativi.

(Nel caso di specie era stato il Procuratore Generale presso la Corte di Appello a proporre ricorso in Cassazione, lamentando la mancanza di motivazione nella sentenza di appello in relazione alle circostanze attenuanti generiche che erano state riconosciute nei confronti dei due imputati. In fatto, si trattava di due soggetti di nazionalità straniera che avevano inflitto al figlio minorenne punizioni corporali, cagionandone anche lesioni, ritenendole lecite secondo la cultura del proprio Paese di origine e non rendendosi conto che i comportamenti disobbedienti del bambino erano legati a patologie quali iperattività e disturbo dell’attenzione, poi diagnosticate in fase processuale in occasione del suo affidamento ad una struttura protetta.)