Ingerenza statale nell’organizzazione interna e nella leadership di una comunità religiosa islamica.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Massima
1. Benché la libertà religiosa sia principalmente una questione di coscienza individuale, un ente ecclesiastico o religioso può anche, in quanto tale, esercitare per conto dei suoi aderenti i diritti garantiti dall’articolo 9 della Convenzione.
2. Alle autorità statali può essere richiesto di impegnarsi nella mediazione tra diversi leader o gruppi all’interno di una comunità religiosa divisa in fazioni rivali. Tuttavia, trattandosi di un ambito particolarmente delicato, esse sono tenute a svolgere questo compito con cautela.
(Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto all’unanimità che la decisione del Governo di riconoscere giuridicamente la nuova leadership come l’unica rappresentante della comunità islamica in Bulgaria, escludendo e privando pertanto l’altro gruppo di leader della facoltà di continuare ad amministrare autonomamente gli affari e i beni di quella parte di comunità che lo sostiene, integri una violazione dell’articolo 9 CEDU).
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