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Sinan Işık c. Turchia, N. 21924/05, Corte EDU (Seconda Sezione), 2 febbraio 2010

Data
02/02/2010
Tipologia Sentenza
Numerazione 21924/05

Abstract

Indicazione del credo religioso sulla carta d’identità. Violazione dell’articolo 9 della CEDU.

Riferimenti normativi

Art. 9 CEDU

Massima

1. La libertà religiosa implica, tra l’altro, la libertà di professare o non professare un credo religioso e di esercitarne o meno le pratiche.

2. Il diritto di manifestare la propria religione o il proprio credo si compone anche di un profilo negativo, vale a dire il diritto dell’individuo di non essere obbligato a rivelare la propria religione o il proprio credo e di non essere obbligato ad agire in modo tale che possa indursi che egli professi o meno tale religione o tale credo. Di conseguenza, le autorità statali non possono intervenire nella sfera della libertà di coscienza di un individuo, indagare le sue convinzioni religiose o obbligarlo a rivelarle.

3.In una società democratica, in cui lo Stato è il garante ultimo del pluralismo, compreso il pluralismo religioso, il ruolo delle autorità non è quello di adottare misure che favoriscano un'interpretazione della religione rispetto a un'altra, volte a costringere una comunità separata, o una sua parte, a riunirsi sotto un'unica guida contro la propria volontà.

4. Il semplice fatto di dover richiedere la cancellazione della propria religione dai pubblici registri potrebbe costituire una divulgazione di informazioni riguardanti un aspetto dell'atteggiamento dell'individuo nei confronti della religione.
(Il ricorrente, cittadino turco, si doleva del fatto che la propria carta di identità indicasse la sua appartenenza alla religione islamica, in luogo di quella alevita. La Corte osserva che il fatto stesso che la carta recasse indicazioni inerenti al credo religioso del suo titolare si ponesse in contrasto con il profilo negativo del suo diritto di libertà religiosa)