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Wasmuth c. Germania, N. 12884/03, Corte EDU (Quinta Sezione), 17 febbraio 2011

Data
17/02/2011
Tipologia Sentenza
Numerazione 12884/03

Abstract

Imposta ecclesiastica in Germania. Non viola gli articoli 8 e 9 della CEDU l’apposizione di un segno sulla tessera fiscale di un contribuente, che riveli la sua non appartenenza a una delle confessioni beneficiarie.

Riferimenti normativi

Art. 8 CEDU
Art. 9 CEDU
Art. 14 CEDU

Massima

1. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo ha anche un profilo negativo, che consiste nel diritto, da parte dell’individuo, di non essere obbligato a tenere una condotta dalla quale possa indursi che egli professi o meni tali convincimenti. Le autorità statali non possono interferire con la libertà di coscienza di una persona, indagando in merito ai suoi convincimenti religiosi, ovvero forzandola a rivelarli.
(Nel caso di specie, è stata portata all’attenzione della Corte la disciplina di assolvimento dell’imposta ecclesiastica (“Kirchensteuer”) in Germania. Il ricorrente, lavoratore dipendente, aveva contestato che sulla sua tessera fiscale – documento trasmesso al datore di lavoro – comparisse un segno dal quale potesse indursi la sua non appartenenza a una delle confessioni religiose beneficiarie del tributo. La Corte pur riscontrando una limitazione del diritto di libertà religiosa del ricorrente - in particolare del suo profilo negativo - ha ritenuto che la misura non fosse sproporzionata e irragionevole, in quanto l’utilizzo del documento era limitato al rapporto tra il prestatore e il datore di lavoro ed era unicamente diretto ad avvisare quest’ultimo di non versare il tributo, attraverso l’applicazione di una ritenuta)

Note

La soluzione del caso di specie differisce da quella adottata nel caso Folgerø e altri c. Norvegia (15472/02). Decisiva, ad avviso della Corte, la circostanza che le autorità statali non abbiano domandato al ricorrente il motivo per cui non aderisse a una confessione religiosa.