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Sadak c. Turchia, Nn. 25142/94; 27099/95 Corte EDU (Terza Sezione), 8 aprile 2004

Abstract

Deroga alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in caso di stato d’urgenza. Detenzione di sospettati terroristi senza l’intervento tempestivo dell’autorità giudiziaria. Ambito di applicazione territoriale di una deroga in caso di stato d’urgenza.

Riferimenti normativi

Art. 5 CEDU
Art. 15 CEDU

Massima

1. L'estensione degli effetti di una deroga in caso di stato d’urgenza a territori non esplicitamente indicati nell'avviso della stessa è in contrasto con quanto disposto dall’art. 15 CEDU, giacché le deroghe alla Convenzione sono consentite solamente “nella stretta misura in cui la situazione lo richieda”. In conseguenza, le misure derogatorie potranno essere applicate esclusivamente nelle aree in cui è stato proclamato uno stato di emergenza.

2. Nonostante le problematiche poste dalle indagini aventi ad oggetto fatti di terrorismo, le autorità nazionali devono garantire il rispetto delle garanzie sancite dall’art. 5 CEDU nell’attuare misure privative della libertà personale. Ai sensi dell’art. 5, par. 3 CEDU, è pertanto inammissibile la detenzione di un presunto terrorista che non sia sottoposta al controllo dell’autorità giudiziaria per un periodo di undici giorni.
(Nel caso di specie, il ricorrente, ex politico condannato per attività terroristiche, lamentava la violazione dell’art. 5, par. 3 CEDU rispetto alla sua detenzione eseguita dalle autorità turche nella città di Ankara. Il Governo opponeva la sussistenza in Turchia di uno stato d’urgenza ex art. 15 CEDU, circostanza ritenuta idonea ad escludere la violazione della Convenzione. I giudici di Strasburgo rilevano, però, che la città di Ankara non figurava tra i territori in cui lo stato d’urgenza era stato proclamato, con la conseguenza che non poteva parlarsi di legittime misure di deroga alla Convenzione in riferimento ai fatti portati all’attenzione della Corte).