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Stoica c. Romania, N. 42722/02, Corte EDU (Terza Sezione), 4 marzo 2008

Abstract

Divieto di trattamenti inumani e degradanti. Comportamenti violenti degli agenti di polizia determinati da pregiudizi etnici o razziali. Obbligo di svolgere indagini effettive in ordine al movente razzista di aggressioni e comportamenti violenti. Divieto di discriminazione. Onere della prova.

Riferimenti normativi

Art. 3 CEDU
Art. 14 CEDU

Massima

1. Nell'indagare su incidenti violenti come gli episodi di maltrattamento, le autorità statali hanno il dovere supplementare di prendere tutte le misure ragionevoli per smascherare qualsiasi movente razzista e stabilire se l'odio o il pregiudizio etnico possano avere o meno un ruolo negli eventi in corso. Dimostrare il movente razziale di un comportamento violento risulta spesso difficile nella pratica. Pertanto, l'obbligo dello Stato convenuto di indagare su possibili violenze di stampo razzista costituisce un’obbligazione di mezzi e non di risultato. In altre parole, le autorità devono fare ciò tutto ciò che è ragionevole nelle circostanze per raccogliere e mettere in sicurezza le prove, esplorare tutti i mezzi pratici per scoprire la verità e rendere decisioni pienamente ragionate, imparziali e obiettive, senza omettere fatti sospetti che possano essere indicativi di violenza motivata dal pregiudizio razziale.
2. Qualora si presuma che un atto violento sia stato motivato da un pregiudizio razziale, spostare automaticamente l’onere della prova sul Governo convenuto equivale a richiedere a quest’ultimo di provare in ogni caso l’assenza di un particolare atteggiamento soggettivo da parte dei soggetti coinvolti.

  1. L’utilizzo di espressioni stereotipate, che esprimono un pregiudizio razziale, nell’ambito di rapporti ufficiali dimostra che gli agenti di polizia non hanno agito in modo imparziale nel contesto degli incidenti oggetto di accertamento e nelle conseguenti indagini sui comportamenti violenti dei pubblici ufficiali (caso in cui un rapporto del locale ufficio di polizia descriveva il comportamento degli abitanti del villaggio, per la maggior parte di etnia rom, come “puramente zingaro”).