Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Paraskeva Todorova c. Bulgaria, N. 37193/07, Corte EDU (Quinta Sezione), 25 marzo 2010

Data
25/03/2010
Tipologia Sentenza
Numerazione 37193/07

Abstract

Equità processuale e divieto di discriminazione. Sentenza penale di condanna. Mancata concessione della sospensione condizionale della pena sulla base dell’etnia del ricorrente. 

Riferimenti normativi

Art. 6 CEDU
Art. 14 CEDU

Massima

Il rifiuto da parte dei tribunali nazionali di sospendere l'esecuzione della pena detentiva della ricorrente, in base alla sua etnia Rom, pregiudica il diritto a un equo processo e costituisce una violazione dell'art. 6, in combinato disposto con l'art. 14 CEDU (caso in cui il tribunale di primo grado aveva imposto l’esecuzione immediata delle pena, sulla base del fatto che una sospensione condizionale della pena non sarebbe stata considerata seriamente, soprattutto fra le minoranze etniche, dimostrando così chiaramente il pregiudizio del giudice nella motivazione della sentenza).

Note

Nel motivare l’esigenza di eseguire immediatamente la pena detentiva, la corte interna ha fatto riferimento all'esistenza di un diffuso sentimento di impunità nell'ambito della società, evidenziando in particolare l'ampiezza di questo fenomeno tra le minoranze etniche, “per le quali la sospensione della pena non è una vera condanna”. Dal canto suo, la Corte europea ha ammesso che, nel valutare l'effetto deterrente di una sentenza nei confronti della generalità dei consociati, un tribunale può essere costretto a prendere in considerazione fenomeni di natura più o meno generale (quali, ad esempio, la situazione della criminalità nel paese, la percezione da parte del grande pubblico di questo o quel tipo di crimine, oppure la possibile esistenza di un clima sociale di insicurezza). Tuttavia, la Corte europea ha precisato che tali osservazioni da parte delle corti nazionali – per non essere arbitrarie – devono fondarsi su una base fattuale sufficientemente solida.