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Yazar, Karatas, Aksoy and the People’s Labour Party (HEP) c. Turchia, Nn. 22723/93, 22724/93, 22725/93, Corte EDU (Quarta Sezione), 9 Aprile 2002

Abstract

Scioglimento di un partito politico accusato di minacciare l’integrità territoriale dello Stato e l’unità della nazione. Diritto all’autodeterminazione e riconoscimento di diritti linguistici in favore dell’etnia curda.

Riferimenti normativi

Art. 11 CEDU

Massima

1. Un partito politico può promuovere un cambiamento nella legislazione o nelle strutture giuridiche e costituzionali dello Stato a due condizioni: in primis, i mezzi utilizzati a tal fine devono essere legali e democratici; in secondo luogo, la modifica proposta deve risultare essa stessa compatibile con i principi democratici fondamentali. Di conseguenza, un partito i cui leader incitino alla violenza o propongano una politica che non rispetti una o più regole democratiche o che miri alla distruzione della democrazia e alla violazione dei diritti e delle libertà riconosciuti in una società democratica non può rivendicare la protezione della Convenzione rispetto alle sanzioni inflittegli per tali motivi.

2. Il ritenere che la mera promozione del diritto all’autodeterminazione e del riconoscimento dei diritti linguistici da parte di un gruppo politico equivalga a sostenere atti di terrorismo determinerebbe una limitazione della possibilità di trattare le relative questioni all’interno di un dibattito democratico. Anche laddove le proposte ispirate a tali principi siano suscettibili di confliggere con i principali aspetti della politica di governo ovvero con le convinzioni della maggioranza, il corretto funzionamento della democrazia richiede che i gruppi politici siano in grado di introdurle nel dibattito pubblico.

3. Lo scioglimento di un partito politico non può riflettere un bisogno sociale urgente qualora tale partito non abbia sostenuto alcuna politica idonea a minare l’ordinamento democratico del paese né abbia sollecitato o tentato di giustificare il ricorso alla violenza.

(Nel caso di specie, la Corte costituzionale turca aveva sciolto un partito politico per “aver cercato di dividere la nazione turca in due, con i turchi da una parte e i curdi dall’altra, al fine di dare vita a Stati separati” e per “aver tentato di distruggere l’integrità nazionale e territoriale”).

Note

La Corte europea ha stabilito all’unanimità che lo scioglimento del partito ricorrente, il quale non aveva propugnato alcuna politica suscettibile di ledere il regime democratico vigente nel paese né aveva invocato o tentato di legittimare il ricorso alla violenza, costituisce una violazione dell’articolo 11 della Convenzione.