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Partito della Democrazia e del Cambiamento e Altri c. Turchia, Nn. 39210/98, 39974/98, Corte EDU (Quarta Sezione), 26 aprile 2005

Abstract

Scioglimento di un partito politico il cui programma sia considerato idoneo a compromettere l’integrità territoriale dello Stato e l’unità della nazione. Promozione della lingua curda e riconoscimento dei diritti sanciti dai trattati internazionali in favore dei cittadini di origine curda.

Riferimenti normativi

Art. 11 CEDU

Massima

Lo scioglimento di un partito politico non può essere ragionevolmente considerato una risposta ad un bisogno sociale urgente, e pertanto una misura necessaria in una società democratica, in mancanza di un programma politico suscettibile di ledere la democrazia nel paese e/o in assenza di un invito all’utilizzo della violenza a fini politici o di un tentativo di giustificare ciò.

(Nel caso di specie, la Corte costituzionale turca aveva messo al bando un partito politico ritenendo che, dietro l’asserita intenzione di promuovere lo sviluppo della lingua curda, il vero scopo della costituzione del partito consistesse nel creare minoranze a detrimento dell’integrità territoriale e dell’unità nazionale, incoraggiando in tal modo il separatismo e la divisione della nazione turca).

Note

La Corte europea ha stabilito all’unanimità il sussistere di una violazione dell’articolo 11 della Convenzione, poiché il partito ricorrente era stato sciolto esclusivamente sulla base del proprio programma politico, prima che esso avesse l’opportunità di dare avvio alle proprie attività, e i principi da esso difesi non si ponevano di per sé in contrasto con i principi democratici fondamentali.