Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Organizzazione Macedone Unita Ilinden-PIRIN e Altri c. Bulgaria, N. 59489/00, Corte EDU (Prima Sezione), 20 ottobre 2005

Abstract

Scioglimento di un partito politico promotore di presunte istanze separatiste. Espressione di visioni secessioniste e di istanze autonomiste o di trasformazioni territoriali. Protezione dei diritti di minoranze etniche.

Riferimenti normativi

Art. 11 CEDU

Massima

1. La semplice circostanza che un partito politico invochi l’autonomia ovvero richieda la secessione di parte del territorio di uno Stato in favore di una minoranza etnica non costituisce una motivazione sufficiente per giustificarne lo scioglimento per motivi di sicurezza nazionale.

2. In una società democratica fondata sulla rule of law, le idee politiche che minacciano l’ordine vigente senza mettere in discussione i principi democratici, e la cui attuazione venga promossa attraverso mezzi pacifici, devono godere di adeguata facoltà di essere espresse mediante la partecipazione al processo politico.

(Nel caso di specie, la Corte costituzionale bulgara aveva sciolto un partito politico che intendeva ottenere il riconoscimento e la protezione dei diritti della minoranza macedone presente in Bulgaria).

Note

Secondo la Corte europea, lo scioglimento del partito ricorrente costituisce una violazione dell’articolo 11 della Convenzione.
Con la presente pronuncia la Corte si allinea alla sua precedente decisione Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria risalente al 2002.