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Savenko e Altri c. Russia, N. 13918/06, Corte EDU (Terza Sezione), 14 settembre 2021

Abstract

Scioglimento di una associazione per la presunta omessa presentazione di relazioni annuali della propria attività e il presunto diniego di uniformare la propria denominazione alla normativa nazionale. Rifiuto di registrare un partito politico in ragione della sua presunta appartenenza etnica.

Riferimenti normativi

Art. 11 CEDU

Massima

1. L’interazione armoniosa di persone e gruppi forieri di diverse identità è essenziale ai fini della coesione sociale. Laddove una società civile funzioni in modo sano, la partecipazione dei cittadini al processo democratico si realizza in larga misura attraverso l’adesione ad associazioni nelle quali essi possono integrarsi e perseguire collettivamente obiettivi comuni.

2. Se i partiti politici svolgono un ruolo essenziale nel garantire il pluralismo, anche le associazioni costituite per scopi diversi da quelli politici sono importanti per il buon funzionamento della democrazia. Il pluralismo si fonda anche sull’effettivo riconoscimento e il rispetto delle diversità e delle identità etniche e culturali, delle credenze religiose, delle idee e dei concetti artistici, letterari e socio-economici.

3. Il potere dello Stato di proteggere le proprie istituzioni e i propri cittadini da associazioni che possano pregiudicarli deve essere esercitato in modo oculato: eventuali eccezioni alla libertà di associazione debbono interpretarsi in modo restrittivo, e soltanto motivazioni convincenti e impellenti possono giustificare eventuali limitazioni di tale libertà.

4. Benché gli Stati siano legittimati a richiedere ad un’organizzazione di conformarsi a formalità giuridiche ragionevoli, tali requisiti non debbono essere utilizzati al fine di ostacolare la libertà di associazione di gruppi non graditi alle autorità, o i quali sostengano idee che le autorità intendano sopprimere.

5. Sebbene qualsiasi misura adottata nei confronti dei partiti politici incida sia sulla libertà di associazione che, di conseguenza, sulla democrazia nello Stato interessato, uno Stato può essere giustificato nell’imporre loro di rispettare e salvaguardare i diritti e le libertà garantiti dalla Convenzione, e di presentare un programma politico che non sia in contrasto con i principi fondamentali della democrazia.

6. Il divieto di appartenenza etnica di un partito politico non è incompatibile, in quanto tale, con le disposizioni della Convenzione. Esso può pertanto costituire un motivo legittimo per il diniego di registrare un partito politico, nella misura in cui le ragioni addotte dalle autorità nazionali risultino sufficienti a giustificare il provvedimento impugnato.
(Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto all’unanimità che lo scioglimento di una associazione nazionale bolscevica e il rifiuto di registrare il correlativo partito politico da parte delle autorità russe costituiscano una violazione dell’articolo 11 CEDU).

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