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Sidiropoulos e Altri c. Grecia, N. 26695/95, Corte EDU (Camera), 10 luglio 1998

Abstract

Rifiuto da parte delle corti nazionali di registrare un’associazione culturale sospettata di ledere l’integrità territoriale nazionale.

Riferimenti normativi

Art. 11 CEDU

Massima

1. Il fatto che i cittadini debbano essere in grado di dar vita ad un ente giuridico al fine di agire collettivamente in un settore di reciproco interesse rappresenta uno tra gli aspetti più importanti del diritto alla libertà di associazione, senza il quale tale diritto risulterebbe privato di qualsiasi significato. Il modo in cui la legislazione nazionale sancisce tale libertà e la sua applicazione concreta da parte delle autorità domestiche rivelano lo stato della democrazia nel paese interessato.

2. Gli abitanti di una determinata regione di uno Stato hanno il diritto di dar vita ad associazioni al fine di preservare e sviluppare le tradizioni e la cultura di una minoranza, per ragioni storiche oltre che economiche.

(Nel caso in esame, la Corte europea ha stabilito che il rifiuto da parte delle corti greche di registrare un’associazione culturale macedone sospettata di voler mettere in discussione l’identità greca della Macedonia e dei suoi abitanti e ledere l’integrità territoriale della Grecia costituisce una violazione dell’articolo 11 della Convenzione).