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Chiesa di Scientology Mosca e Altri v. Russia, N. 18147/02, Corte EDU (Prima Sezione), 5 aprile 2007

Abstract

Rifiuto in malafede di registrare un’organizzazione religiosa. Associazione arbitrariamente privata del suo status di ente giuridico. Divieto per un’organizzazione religiosa di esercitare le proprie attività religiose.

Riferimenti normativi

Art. 11 CEDU

Art. 9 CEDU

Massima

1. Una limitazione della capacità di un’associazione religiosa, priva dello status di ente giuridico, di esercitare l’intero novero delle proprie attività religiose corrisponde ad un’interferenza rispetto al suo diritto alla libertà di associazione nonché del suo diritto alla libertà religiosa.

2. Il rifiuto di registrare un’organizzazione religiosa è ingiustificato laddove non si dimostri che la comunità nel suo complesso o i suoi singoli membri abbiano violato la legislazione nazionale o qualsiasi disposizione che regoli la loro vita associativa e attività religiose.

(Nel caso in esame, le autorità russe hanno rifiutato di valutare le domande per la registrazione della Chiesa di Scientology di Mosca come previsto dalla legislazione interna, a causa della presunta mancata presentazione di determinati documenti e di sufficienti informazioni relativamente al suo credo e alle sue pratiche religiose).

Note

La Corte europea ha stabilito all’unanimità che le autorità nazionali, negando la registrazione, non hanno operato in buona fede e sono venute meno ai propri doveri di neutralità e imparzialità nei confronti dell’organizzazione religiosa ricorrente, violando in tal modo l’articolo 11 alla luce dell’articolo 9 della Convenzione.