Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Kimlya e Altri c. Russia, Nn. 76836/01, 32782/03, Corte EDU (Prima Sezione), 1 ottobre 2009

Abstract

Riconoscimento dello status di ente giuridico in favore di gruppi religiosi. Rifiuto di registrare gruppi religiosi che non dimostrino la propria esistenza in un determinato territorio per almeno quindici anni o la propria affiliazione ad un’organizzazione religiosa centralizzata.

Riferimenti normativi

Art. 9 CEDU
Art. 11 CEDU

Massima

Una legislazione nazionale che attribuisca a gruppi religiosi uno status limitato tale da non consentire ai membri di questo gruppo di godere di fatto del proprio diritto alla libertà religiosa, rendendo tale diritto illusorio e teorico anziché concreto ed effettivo, determina una violazione della Convenzione.

(Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che il rifiuto da parte delle autorità russe di registrare due sedi della Chiesa di Scientology quali organizzazioni religiose integrasse una violazione dell’articolo 9 alla luce dell’articolo 11 della Convenzione).

Note

La sentenza in esame rispecchia la precedente decisione Church of Scientology Moscow and Others v. Russia, nella quale la Corte, invertendo l’ordine dei parametri normativi, aveva riscontrato la violazione dell’articolo 11 alla luce dell’articolo 9 della Convenzione.