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HADEP e Demir c. Turchia, N. 28003/03, Corte EDU (Seconda Sezione), 14 dicembre 2010

Abstract

Scioglimento di un partito politico accusato di diffondere propaganda separatista.

Riferimenti normativi

Art. 11 CEDU

Massima

1. Un partito politico il cui programma invochi una soluzione democratica per la questione curda e le cui dichiarazioni non incoraggino l’uso della forza, la resistenza armata o l’insurrezione non potrebbe essere equiparato a gruppi armati che perpetrino atti di violenza.

2. Anche qualora un partito politico difendesse il diritto di una minoranza etnica all’autodeterminazione, ciò non risulterebbe di per sé in contrasto con i principi fondamentali della democrazia né sarebbe equiparabile ad un sostegno in favore di atti terroristici.

(Nel caso di specie, la Corte costituzionale turca aveva sciolto un partito politico filo-curdo, sostenendo che esso fosse divenuto un centro di attività illecite contrarie all’unità indivisibile dello Stato con la sua nazione, tra le quali il favoreggiamento dell’illegale Partito dei Lavoratori del Kurdistan).

Note

Secondo la Corte europea, lo scioglimento del partito ricorrente filo-curdo integra una violazione dell’articolo 11 della Convenzione.