Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Partito Socialista e Altri c. Turchia, N. 21237/93, Corte EDU (Grande Camera), 25 maggio 1998

Abstract

Scioglimento di un partito politico filo-curdo. Programma politico considerato idoneo a mettere in discussione l’organizzazione dello Stato e la sicurezza nazionale.

Riferimenti normativi

Art. 11 CEDU

Massima

Il fatto che un programma politico sia considerato in contrasto con i principi e le strutture di uno Stato non lo rende di per sé incompatibile con le regole democratiche. È essenziale per la democrazia consentire di proporre e discutere diversi programmi politici, compresi quelli che mettano in discussione l’attuale organizzazione dello Stato, a condizione che essi non ledano la democrazia stessa.

(Nel caso di specie, la Corte costituzionale turca aveva sciolto un partito il cui presidente aveva in alcune dichiarazioni fatto riferimento al diritto all’autodeterminazione della “nazione curda” e al suo diritto di “separazione”. Secondo la Corte europea, tali affermazioni non incoraggiavano la secessione ma intendevano sottolineare come l’istituzione di un sistema federale in Turchia non possa avvenire senza il consenso liberamente espresso dai cittadini curdi, che deve essere manifestato attraverso un referendum).

Note

La Corte europea ha stabilito all’unanimità che lo scioglimento definitivo del partito ricorrente e il divieto per i suoi leader di svolgere attività politica viola l’articolo 11 della Convenzione.
La pronuncia in esame, di poco successiva alla sentenza United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey della Grande Camera, inaugura una lunga serie di decisioni con le quali la Corte di Strasburgo ha condannato le autorità turche per aver messo al bando partiti politici di estrazione filo-curda e/o ritenuti forieri di istanze separatiste in contrasto con l’integrità territoriale e la sicurezza della nazione.

Collegati