Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Valaitis c. Lituania, N. 39375/19, Corte EDU (Seconda Sezione), 17 gennaio 2023

Valaitis c. Lituania, N. 39375/19, Corte EDU (Seconda Sezione), 17 gennaio 2023

La Corte EDU è tornata ad occuparsi di hate speech di matrice omofobica esercitato in rete nel caso Valaitis c. Lithuania dello scorso 17 gennaio 2023. La decisione costituisce un contributo particolarmente rilevante all’interno dibattito giuridico in tema di pluralismo, libertà di espressione e protezione dall’incitamento all’odio sulle piattaforme virtuali, venendo ad integrare la precedente sentenza Beizaras e Levickas c. Lituania, risalente al gennaio 2020. In particolare, il ricorrente si era rivolto alla Corte EDU lamentando la violazione del diritto ad un ricorso effettivo (articolo 13) a causa della mancata protezione delle persone omosessuali da discorsi d’odio di natura omofobica.

 

Nel caso di specie, il ricorrente aveva redatto un articolo riguardante un finalista, omosessuale, della competizione televisiva The Voice, che era stato pubblicato sulla pagina web di un importante quotidiano. In risposta all’articolo, erano stati pubblicati diversi commenti di odio. Tra questi, ‘uccidi un frocio prima che sia troppo tardi!’; ‘se fosse normale, questi degenerati non sarebbero stati sterminati, cosa che dovrebbe esser fatta oggi’ (paragrafo 7). Dopo qualche esitazione da parte delle autorità nazionali, le indagini erano state aperte, ma infine interrotte per una serie di motivi. Per esempio, alcun* degl* autor* dei commenti erano stat* identificat*, ma avevano poi cooperato con le autorità. Oppure non era stato possibile condannare e/o identificare con precisione altr*, perché, tra l’altro, i commenti erano stati pubblicati da indirizzi IP all’estero o attraverso VPN che ne celavano l’indirizzo (paragrafi 30-33). Parimenti, seppur inopportuni, i commenti non costituivano un reato (paragrafo 27).

           

La Corte EDU non ha riscontrato alcuna violazione dell’articolo 13, dal momento che le autorità nazionali avevano agito conformemente all’obbligo di garantire un ricorso effettivo, reagendo positivamente alla precedente sentenza Beizaras and Levickas, in cui la Corte EDU aveva riscontrato una violazione della disposizione da parte della Lituania ed esortato, quindi, il governo a migliorare la risposta del sistema di giustizia penale ai crimini di odio. Infatti, la Corte ha anche notato che, a seguito di Beizaras and Levickas, lo Stato aveva adottato varie misure per prevenire, identificare e perseguire discorsi e crimini d’odio. Per esempio, aveva riesaminato 261 decisioni procedurali su atti criminali potenzialmente discriminatori, nonché dimostrato che l’attitudine discriminatoria delle autorità non era più evidente (paragrafo 115). ‘Il corrente operato delle autorità lituane, a seguito della pronuncia della sentenza nel caso Beizaras and Levickas,’ la Corte ha sostenuto, ‘non manifesta più la difformità identificata dalla Corte in quella decisione’ (paragrafo 114).

 

In conclusione, la Corte ha sottolineato che la riapertura delle indagini non era stata interrotta a causa del comportamento discriminatorio delle autorità. Giacché l’obbligo di condurre indagini efficaci riguarda i mezzi, non il risultato, l’assenza di capi di imputazione oppure condanne non è stato motivo di violazione del diritto ad un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 13.

 

(Commento a cura di Giovanna Gilleri)