Salay c. Slovacchia, N. 29359/22, Corte EDU (Prima Sezione), 27 febbraio 2025

La pronuncia in commento si inserisce in un filone sempre più consolidato della giurisprudenza convenzionale di Strasburgo in materia di discriminazioni su base etnica, confermando come la tutela apprestata dalla Corte si articoli su un duplice piano di obblighi statali: da un lato quello negativo di astensione da ogni condotta discriminatoria, dall’altro quello positivo di attivarsi concretamente per scongiurare il rischio stesso che una discriminazione possa verificarsi. Tale impianto trova applicazione paradigmatica nei confronti della comunità Rom, riconosciuta dalla Corte come categoria socioculturale particolarmente vulnerabile e meritevole, per ciò stesso, di una tutela rafforzata.
Una ricorrente di origine Rom veniva iscritta in scuole speciali dopo aver sostenuto test diagnostici volti ad accertare una lieve disabilità intellettiva. Davanti ai giudici nazionali – dal Tribunale distrettuale di Malacky fino alla Corte costituzionale slovacca, che dichiara il ricorso manifestamente infondato – lamenta una discriminazione diretta e indiretta legata alla sua origine etnica, evidenziando il contesto strutturale slovacco: circa l’86% degli iscritti alle classi speciali è Rom, con una probabilità di finirvi 28 volte superiore rispetto al resto della popolazione (dati ECRI 2008-2014), percentuale che in alcune regioni tocca l’80% secondo il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa (2001). La ricorrente sottolinea inoltre che i test sostenuti presentavano pregiudizi culturali, sociali e linguistici, non essendo stati pensati per una popolazione che, come la sua famiglia, parlava in casa il rumeno e un dialetto della Slovacchia occidentale.
La Corte EDU muove dalla nozione consolidata di discriminazione ai sensi dell’art. 14: trattare diversamente, senza giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovano in situazioni analoghe. Precisa però che la norma non impedisce agli Stati di trattare diversamente i gruppi per correggere “disuguaglianze di fatto”; al contrario, la mancata correzione di tali disuguaglianze tramite un trattamento differenziato può essa stessa costituire una violazione. La discriminazione fondata sull’origine etnica è qualificata come forma di discriminazione razziale, particolarmente insidiosa per le sue conseguenze, e richiede alle autorità una vigilanza speciale e una reazione energica, affinché la diversità sia percepita come fonte di arricchimento e non come minaccia per la visione democratica della società. Su questa base, la Corte ribadisce che nessuna differenza di trattamento fondata esclusivamente o in misura decisiva sull’origine etnica può essere oggettivamente giustificata in una società democratica contemporanea fondata sui principi del pluralismo e del rispetto delle diverse culture.
Quanto all’art. 2 Prot. 1, la Corte richiama la nozione di “rispetto”, che implica non solo un impegno negativo di non ingerenza ma anche un obbligo positivo a carico dello Stato, pur lasciando un ampio margine di discrezionalità quanto alle misure concrete da adottare, in ragione della varietà di prassi e situazioni esistenti nei diversi ordinamenti.
Sul piano probatorio, il dato statistico relativo alla marcata sovra-rappresentazione Rom nelle classi speciali rivela, secondo la Corte, una tendenza dominante riconducibile a una politica o misura generale che produce un effetto sproporzionatamente pregiudizievole su un gruppo particolarmente vulnerabile: ciò è sufficiente a configurare un caso prima facie di discriminazione indiretta, che sposta sullo Stato l’onere di dimostrare che i test utilizzati fossero realmente idonei ad accertare in modo equo e oggettivo le capacità individuali, indipendentemente dall’origine etnica. La Corte richiama in proposito l’obbligo positivo dello Stato di non perpetuare discriminazioni passate, anche quando mascherate da pratiche apparentemente neutre.
Nel caso concreto, tale onere non risulta assolto: i test applicati alla ricorrente erano gli stessi utilizzati per l’intera popolazione scolastica, senza alcun accorgimento volto a tenere conto delle specificità linguistiche e socioculturali della comunità Rom. Inoltre – osserva la Corte – la funzione di quei test era di norma quella di escludere la disabilità intellettiva lieve, non di accertarla; poiché nel caso della ricorrente tale esclusione non era avvenuta, la diagnosi si è fondata su uno strumento generico, privo di qualsiasi adattamento per gli alunni provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati. Lo Stato non ha quindi dimostrato di aver compiuto sforzi in buona fede per implementare test non discriminatori, né di aver predisposto le garanzie necessarie, derivanti dai propri obblighi positivi, per porre fine a una storia di segregazione razziale nell’istruzione speciale e per tutelare gli alunni Rom come membri di un gruppo svantaggiato. Da qui la conclusione della Corte nel senso della violazione dell’art. 14 in combinato con l’art. 2 Prot. 1.
(Commento di Bruno Pitingolo)
