Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Salay c. Slovacchia, N. 29359/22, Corte EDU (Prima Sezione), 27 febbraio 2025

Abstract

Pluralismo e tutela delle minoranze etniche nell'accesso all'istruzione. Principio di non discriminazione e obbligo positivo dello Stato nella predisposizione di strumenti diagnostici non pregiudizievoli. Discriminazione indiretta e responsabilità dello Stato contro la segregazione scolastica degli alunni Rom.

Riferimenti bibliografici

Art. 8 CEDU
Art. 14 CEDU
Art. 2, Protocollo n.1 CEDU
Protocollo n. 12 CEDU
 

Massima

In materia di istruzione, l'inserimento sistematico e sproporzionato di alunni Rom in classi speciali per disabilità intellettiva lieve, sulla base di test diagnostici non adattati alle specificità socio-culturali di tale gruppo, costituisce discriminazione indiretta vietata dall'art. 14 CEDU in combinato con l'art. 2 Prot. 1, qualora lo Stato non dimostri di aver adottato garanzie idonee a prevenire diagnosi errate e a tener conto delle esigenze della popolazione Rom in quanto gruppo vulnerabile.