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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Sagir e altri c. Grecia, N. 34724/18, Corte EDU (Terza Sezione), 24 giugno 2025

Sagir e altri c. Grecia, N. 34724/18, Corte EDU (Terza Sezione), 24 giugno 2025

La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha condannato la Grecia per aver rifiutato di riconoscere un’associazione culturale di cittadine greche denominata “Associazione culturale di donne turche della Prefettura di Xanthi”.

I tribunali nazionali avevano respinto la richiesta, ritenendo che il nome dell’associazione fosse fuorviante e potesse creare confusione sull’identità delle socie. Secondo le autorità nazionali, infatti, avrebbe potuto suggerire che le socie fossero cittadine turche o appartenessero a una minoranza nazionale turca, il che entrava in contraddizione con lo statuto dell’associazione che richiedeva la cittadinanza greca.

La Corte di Strasburgo ha ribadito che il diritto di costituire una persona giuridica per agire collettivamente è un aspetto fondamentale della libertà di associazione (par. 33). Il rifiuto da parte delle autorità di registrare un’associazione costituisce un’interferenza con tale diritto. Nello specifico, la libertà di associazione è particolarmente importante per le minoranze la cui identità etnica, culturale, linguistica e religiosa deve essere rispettata e protetta in una società democratica (parr. 34-35). Qualsiasi restrizione a questo diritto deve 1) essere prescritta dalla legge, 2) perseguire un obiettivo legittimo, come la sicurezza pubblica o la protezione dei diritti altrui, 3) essere “necessary in a democratic society” (par. 36). Gli Stati possono imporre formalità legali ragionevoli per la registrazione delle associazioni, a condizione che siano proporzionate (parr. 37-39). Pur riconoscendo che la restrizione alla libertà di associazione era prevista dalla legge (par. 41) e perseguiva uno scopo legittimo (ossia “protecting order, legal certainty and stability in respect of legal matters”, par. 42), la Corte ha stabilito che non era affatto “necessary in a democratic society” (parr. 43 ss.).

In un passaggio chiave, i Giudici di Strasburgo affermano che “the notion of a 'democratic society' is devoid of any meaning if there is no pluralism, tolerance or open-mindedness”. Per esempio, il pluralismo si basa sul riconoscimento e sul rispetto della diversità e delle "dynamics of traditions and of ethnic and cultural identities. The harmonious interaction of persons and groups with varied identities is essential for achieving social cohesion” (par. 49). Nel suo giudizio, la Corte di Strasburgo ha ribadito un principio fondamentale del diritto internazionale: il diritto all’auto-identificazione (par. 50). La Corte EDU ha sottolineato che i membri di un gruppo minoritario hanno il diritto di auto-identificarsi come desiderano, e non possono essere costretti a rinunciare a questa identità in nome del “principio di verità” o dell’ordine pubblico, specialmente quando non vi è alcuna prova che le loro azioni possano minacciare la sicurezza nazionale o l’ordine sociale. Inoltre, ha precisato che non è stato asserito né dimostrato dalle autorità nazionali che il nome proposto dall'associazione delle ricorrenti – o la formulazione di qualsiasi disposizione del suo statuto – potesse costituire una minaccia per l'ordine pubblico. In assenza di prove concrete che lo dimostrino, i Giudici di Strasburgo ritengono che il nome dell'associazione non possa, di per sé, giustificare la mancata registrazione (par. 51). Al contrario, il rifiuto di registrare un’associazione con finalità pacifiche e culturali, basato unicamente sul suo nome, è un atto sproporzionato che soffoca la libertà di espressione e di associazione (par. 52).

In conclusione, la sentenza in commento rafforza il principio che, in una società democratica, la libertà di un gruppo di esprimere e preservare la propria identità culturale e associativa non può essere indiscriminatamente sacrificata attraverso un’interpretazione rigida della legge nazionale.

 

(Commento di Laura Restuccia)