Rifiuto di registrare un’associazione culturale che si autodefinisce come organizzazione di una minoranza etnica.
Riferimenti normativi
Art. 11 CEDU
Massima
1. Il mero riferimento all’identità etnica nel nome di un’associazione non può costituire, di per sé, un fondamento sufficiente per il diniego di registrazione. La mancata accettazione di una denominazione che riflette l’autodeterminazione di un gruppo, in assenza di prove concrete di una minaccia all’ordine pubblico o di altri interessi legittimi, costituisce una violazione del principio di pluralismo e della libertà di auto-identificazione.
2. Il diniego di registrazione di un’associazione, quale misura restrittiva della libertà di associazione sancita dall’articolo 11 della Convenzione, è compatibile con la normativa sovranazionale soltanto se risponde a un "bisogno sociale pressante" e se le ragioni addotte sono "pertinenti e sufficienti". L’onere della prova in tal senso ricade sullo Stato, il quale deve dimostrare che la restrizione persegue un fine legittimo e che non eccede quanto necessario in una società democratica.
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