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Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Regno di Spagna c. Commissione europea, Causa C-632/20 P, CGUE, (Grande Sezione), 17 gennaio 2023

Regno di Spagna c. Commissione europea, Causa C-632/20 P, CGUE, (Grande Sezione), 17 gennaio 2023

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è recentemente pronunciata sul significato da attribuire ai sostantivi “Stato” e “Paese” all’interno del sistema dei Trattati, in relazione allo status del Kosovo.

 

Con la sentenza del 17 gennaio 2023, causa C-632/20 P, Spagna c. Commissione, la Grande Sezione della CGUE ha annullato la precedente sentenza del 23 settembre 2020, T-70/19, Spagna c. Commissione, con cui il Tribunale dell’Unione Europea aveva respinto il ricorso della Spagna contro la decisione della Commissione del 18 marzo 2019. Infatti, questa aveva ammesso l’Autorità nazionale di regolamentazione sulle comunicazioni elettroniche (ANR) del Kosovo a partecipare al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro del BEREC (l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche), nonché al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC. Facendo riferimento al parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 22 luglio 2010 sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo, la Corte ha osservato che il Kosovo può essere equiparato a un “Paese terzo”, ai sensi del Regolamento 2018/1971, senza violare il diritto internazionale e che, pertanto, esso può partecipare al BEREC (par. 50). Statuendo sulla controversia, la Corte ha però annullato la decisione delle Commissione in quanto la stessa non poteva essere adottata sulla base dell’art. 17 TUE a titolo delle funzioni esecutive e di rappresentanza esterna della Commissione. Tuttavia, per non pregiudicare la partecipazione dell’ANR del Kosovo al BEREC, la Corte ha deciso di mantenere gli effetti della decisione della Commissione fino all’entrata in vigore di nuovi, eventuali accordi di lavoro tra il BEREC e l’ANR del Kosovo. Specificando che il mantenimento degli effetti di tale decisione non può però superare il termine ragionevole di sei mesi.

Appare rilevante sottolineare che la CGUE ha convenuto con la Spagna che, secondo i Trattati UE, non esistono differenze tra i sostantivi “Paese” e “Stato”, come invece il Tribunale aveva sostenuto nella precedente sentenza (T-70/19, Spagna c. Commissione). La Corte è giunta a questa conclusione dopo aver esaminato l'uso “intercambiabile” che i Trattati dell'UE fanno dei due termini (par. 39) e il fatto che in molte lingue dell'UE l’espressione “Paese terzo” compare solo come “Stato terzo” (par. 40).

Inoltre, la CGUE ha chiarito che «il trattamento del Kosovo come Paese terzo non incide sulle posizioni individuali degli Stati membri in merito al fatto che il Kosovo abbia lo status di Stato indipendente rivendicato dalle sue autorità» (par. 54). Ha inoltre riconosciuto che l'UE, a nome di tutti gli Stati membri, aveva già accettato di stipulare accordi internazionali con il Kosovo quando aveva firmato, tra gli altri, l'Accordo di stabilizzazione e associazione. Con ciò, l'UE aveva riconosciuto la «capacità del Kosovo di concludere tali accordi» (par. 55).

Resta da vedere se queste conclusioni avranno un impatto sulle future relazioni tra Kosovo e UE, soprattutto alla luce della richiesta di adesione del Kosovo dello scorso 15 dicembre 2022, che potrebbe innescare discussioni sullo status internazionale del Kosovo da parte dei Paesi membri che non lo hanno riconosciuto come Stato indipendente (Spagna, Cipro, Grecia, Slovacchia e Romania).

 

(Commenti a cura di Edin Skrebo)