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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Ramishvili c. Georgia, N. 4100/24, Corte EDU (Quarta Sezione), 3 febbraio 2026

Ramishvili c. Georgia, N. 4100/24, Corte EDU (Quarta Sezione), 3 febbraio 2026

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata su un caso che riguardava un procedimento civile per diffamazione promosso dal ricorrente, un avvocato difensore noto al pubblico, in relazione a diverse dichiarazioni rese da Padre I., esponente di rilievo della Chiesa ortodossa georgiana, nel corso di un’intervista televisiva. Il ricorrente lamentava, ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, che i giudici nazionali non avessero tutelato il suo diritto alla reputazione.

Il ricorrente è un avvocato noto al pubblico che ha rappresentato gli interessi della parte lesa in un processo penale di grande risonanza mediatica relativo all’omicidio di Sandro Girgvliani. All’epoca dei fatti, il ricorrente rappresentava inoltre gli interessi dell’imputato in un altro procedimento penale che aveva prodotto una significativa risonanza mediatica, relativo a un tentato omicidio del segretario personale del Patriarca (“il caso Mamaladze”). Padre I., noto esponente della Chiesa ortodossa georgiana, era uno dei testimoni dell’accusa nel caso Mamaladze. A settembre 2017 il ricorrente è stato invitato a partecipare in un programma televisivo trasmesso in diretta, Axali Ambebi, sul canale privato Iberia, durante il quale Padre I., nel suo intervento in diretta via telefono, si è riferito all’avvocato Ramishvili come “provocatore” e “informatore” nella sua attività di difesa, aggiungendo che il ricorrente avrebbe trasmesso informazioni all’ex Direttore del Dipartimento di Sicurezza Costituzionale del Ministero dell’Interno mentre rappresentava gli interessi della famiglia della vittima nel caso Girgvliani. Ramishvili ha quindi promosso un’azione civile nei confronti di Padre I., lamentando la natura diffamatoria delle sue dichiarazioni (con contenuti palesemente falsi), lesive del suo onore e della sua reputazione professionale. Il convenuto ha, di contro, proposto una domanda riconvenzionale, sostenendo che le proprie dichiarazioni costituissero un’opinione personale e un giudizio e che, indipendentemente dalla loro esattezza fattuale, rientravano nell’ambito della libertà di espressione tutelata dalla legge sulla libertà di espressione e di parola. Il Tribunale di Tblisi ha accolto il ricorso di Ramishvili, ordinando a Padre I. di ritrattare le proprie dichiarazioni, ritenute latrici di informazioni specifiche suscettibili di essere confermate o smentite e formulate in modo da indurre l’ascoltatore a ritenerle fatti accertati, senza indicazioni che si trattasse di opinioni. Le dichiarazioni erano infatti idonee a far ritenere al pubblico che Ramishvili fosse stato inserito dai servizi speciali e stesse fornendo loro informazioni. In aggiunta, il giudice ha sottolineato che Padre I. non ha fornito alcun elemento fattuale a sostegno dei propri asseriti giudizi di valore, non avendo rappresentato la fonte delle proprie informazioni. Di contro, la Corte d’Appello di Tblisi ha ritenuto che i giudizi di valore espressi da padre I. dovessero essere tollerati da Ramishvili, in qualità di personaggio pubblico. Le dichiarazioni sono infatti state qualificate come giudizi di valore relativi all’attività professionale del ricorrente, di grande interesse pubblico. Inoltre, è stata evidenziata l’incertezza rispetto alla circostanza che Padre I. fosse al corrente della trasmissione in diretta al programma: il ricorrente avrebbe quindi dovuto dimostrare, in qualità di personaggio pubblico, non solo la falsità delle informazioni, ma altresì la malizia dell’autore nella diffusione di notizie false. Non avendo Ramishvili assolto tale obbligo, la Corte d’Appello ha riformato la sentenza di primo grado. La decisione della Corte d’appello è stata confermata dalla Corte suprema, che ha collocato le dichiarazioni rese da Padre I. in un dibattito pubblico relativo a un caso di grande risonanza, espressive dunque di una valutazione soggettiva dell’autore. In particolare, la Corte di cassazione ha qualificato il termine “spia” come giudizio di valore privo di concretezza fattuale e dunque provvisto di copertura assoluta. In definitiva, le dichiarazioni di Padre I. non avrebbero implicato necessariamente accuse di natura penale e le prove fornite dal ricorrente circa la correttezza della propria attività professionale non sarebbero state sufficienti, mancando la prova dell’elemento soggettivo richiesto per la configurazione della lesione paventata.

La Corte di Strasburgo ha dapprima ribadito la sussistenza di un obbligo positivo, derivante dall’art. 8 della Convenzione, in capo agli Stati di implementare misure idonee ad assicurare il rispetto della vita privata anche nella sfera delle relazioni dei singoli tra loro. Per la valutazione delle giustificazioni alla base delle dichiarazioni contestate, è necessario distinguere tra affermazioni di fatto e giudizi di valore sulla base della possibilità o meno di addurre adeguate prove ai fatti rappresentati. Infatti, l’obbligo di dimostrare la verità di un giudizio di valore è impossibile da soddisfare e costituisce una lesione della libertà d’opinione, protetta dall’art. 10 CEDU. La qualificazione alla stregua di giudizio di valore e affermazione di fatto è ricompresa nel margine di apprezzamento degli Stati, in particolare dei giudici interni. Peraltro, la proporzionalità dell’ingerenza può dovere essere valutata anche in relazione ai giudizi di valore, laddove sia particolarmente carente la base fattuale a sostegno degli stessi. In generale, l’allegazione di fatto e i giudizi di valore devono essere valutati in base alle circostanze del caso e al tono complessivo delle espressioni: le questioni di interesse pubblico possono in quanto tali essere qualificate come giudizi di valore anziché come affermazioni di fatto.

Nel caso di specie, gli elementi in gioco sono la libertà di espressione di Padre I. e il diritto al rispetto della dignità e alla reputazione di Ramishvili, un personaggio noto alle cronache per l’attività professionale dallo stesso svolta. La Corte EDU ha condiviso l’accertamento dei giudici nazionali con riferimento alla collocazione delle dichiarazioni di Padre I. nel contesto di un dibattito su una questione di interesse pubblico, nella quale il ricorrente era stato coinvolto in qualità di professionista. È possibile quindi affermare che Ramishvili si sia volontariamente esposto allo scrutinio pubblico in virtù del proprio ruolo di difensore in casi di natura penale produttivi di un grande clamore mediatico e che, dunque, egli debba dimostrare un più alto livello di tolleranza rispetto a una figura considerata estranea al dibattito pubblico. Le accuse di Padre I. sono state ritenute gravi, in quanto implicanti contestazioni di condotte scorrette da parte del ricorrente e suggerivano che egli avesse agito, quanto meno, in violazione delle norme deontologiche professionali. La Corte d’Appello di Tbilisi e la Corte di cassazione hanno peraltro concluso che le dichiarazioni, in quanto opinioni personali di Padre I., fossero da tutelare in massimo grado, a maggior ragione considerata l’esposizione mediatica del ricorrente. Tuttavia, al di là della qualificazione attribuita alle dichiarazioni, i giudici nazionali hanno omesso di svolgere uno scrutinio puntuale rispetto all’esistenza di una base fattuale sufficiente a fondare le dichiarazioni – anche ritenute giudizi di valore – in mancanza della quale esse risultano eccessive. Infatti, in base ad un consolidato orientamento della Corte EDU, l’obbligo di rappresentare una solida base fattuale è tanto più stringente quanto più gravi sono le accuse formulate. Inoltre, la Corte suprema ha configurato in capo al ricorrente un onere probatorio impossibile da soddisfare, dovendo lo stesso dimostrare non solo la lesività delle dichiarazioni, ma anche l’elemento soggettivo di Padre I. Quanto alle modalità di comunicazione, i giudici di Strasburgo hanno evidenziato come, indipendentemente dalla consapevolezza di Padre I. rispetto alla trasmissione in diretta delle proprie dichiarazioni, le modalità di diffusione delle stesse rimangono tali da produrre un potenziale impatto negativo significativo. Le conseguenze lesive di tali dichiarazioni sono ancora più gravi se si considera che il danno alla reputazione e alla credibilità degli avvocati può avere gravi conseguenze per i diritti dell’imputato e per il diritto di accesso a un tribunale, elementi essenziali del diritto a un equo processo garantito dall’articolo 6 CEDU.

In definitiva, dunque, la Corte di Strasburgo, pur condividendo la qualificazione delle dichiarazioni operata dai giudici nazionali, ha ritenuto che questi abbiano omesso di svolgere una valutazione più puntuale delle basi fattuali delle stesse e abbiano configurato in capo al ricorrente un onere della prova eccessivo, ravvisando così una violazione dell’art. 8 CEDU.

 

(Commento di Martina Palazzo)