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Ramishvili c. Georgia, N. 4100/24, Corte EDU (Quarta Sezione), 3 febbraio 2026

Data
03/02/2026
Tipologia Sentenza
Numerazione 4100/24

Abstract

Integra una violazione dell’art. 8 CEDU l’inadeguato bilanciamento operato dai giudici nazionali tra libertà di espressione e tutela della reputazione del ricorrente, in relazione ad alcune dichiarazioni ritenute lesive della reputazione del ricorrente e qualificate alla stregua di meri giudizi di valore, senza peraltro verificarne l’adeguata base fattuale

Riferimenti normativi

Art. 8 CEDU

Massima

1. Nella valutazione delle motivazioni sottostanti a una dichiarazione contestata, occorre svolgere una distinzione tra affermazioni di fatto e giudizi di valore, dal momento che i primi possono essere dimostrati, mentre i secondi non possono essere corredati da alcun elemento di prova. L’obbligo di dimostrare la verità di un giudizio di valore non può essere soddisfatto e rappresenta una lesione del diritto di opinione, componente fondamentale del diritto garantito dall’art. 10 CEDU. La classificazione quale giudizio di valore e affermazione di fatto deve tenere conto delle circostanze del caso e il tono complessivo delle dichiarazioni: in tale contesto l’attinenza a questioni di interesse pubblico può rappresentare un dato da valorizzare.

2. L’obbligazione positiva derivante dall’art. 8 CEDU può, in alcune circostanze, estrinsecarsi nel dovere dello Stato ad adottare misure volte ad assicurare il rispetto della vita privata anche nella sfera delle relazioni dei privati tra loro, tenendo conto degli interessi in gioco (ivi compresa la libertà d’espressione tutelata dall’art. 10 CEDU). Nel tracciare la linea tra giudizi di valore e affermazioni di fatto i giudici dello Stato godono del margine di apprezzamento; ciononostante, anche laddove si tratti di giudizi di valore, la proporzionalità dell’ingerenza può dipendere dalla sussistenza di una sufficiente base fattuale a suo sostegno, in mancanza della quale il giudizio può essere ritenuto eccessivo.

3. Sui giudici nazionali incombe l’onere di vagliare le deduzioni del ricorrente, la gravità delle accuse e la base fattuale delle stesse. Il ricorrente, inoltre, non può vedersi attribuito un onere della prova impossibile da soddisfare, dovendo l’autorità giudicante valutare tutti gli elementi del caso di specie, ivi compresi la natura pubblica o privata del dibattito e le ripercussioni delle affermazioni prodotte sulla vita privata delle parti.