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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Ptycha di Dubenskyy c. Ucraina (Comunità religiosa di Svyato-Uspenskyy, Parrocchia di Rivne della Chiesa ebraica ortodossa del paese Ptycha di Dubenskyy) c. Ucraina, N. 8906/19, Corte EDU (Quinta Sezione), 9 ottobre 2025

Ptycha di Dubenskyy c. Ucraina (Comunità religiosa di Svyato-Uspenskyy, Parrocchia di Rivne della Chiesa ebraica ortodossa del paese Ptycha di Dubenskyy) c. Ucraina, N. 8906/19, Corte EDU (Quinta Sezione), 9 ottobre 2025

Il caso in esame riguarda asserite violazioni dell’art. 9 CEDU, che tutela la libertà di pensiero, di coscienza e di religione. La parrocchia ricorrente, Religious Community of Svyato-Uspensky Parish, appartenente alla Chiesa ortodossa ucraina, lamentava che le autorità ucraine fossero intervenute in maniera indebita nella vita interna della comunità religiosa e nella sua pratica del culto.

In particolare, le autorità amministrative avevano adottato misure che incidevano sullo status giuridico della comunità religiosa e sul controllo degli edifici di culto, favorendo nel contempo un gruppo religioso rivale, ossia la recentemente costituita Chiesa ortodossa d’Ucraina. Tale condotta avrebbe compromesso l’autonomia della comunità e la libertà di manifestare collettivamente la propria religione.

La Corte osserva che il contesto nazionale era segnato da un processo di riassetto confessionale, durante il quale numerose parrocchie sarebbero state sottoposte a pressioni per aderire alla nuova Chiesa ortodossa d’Ucraina, attraverso una registrazione. In tale contesto, le autorità locali sarebbero intervenute per determinare quale gruppo avesse diritto di continuare a utilizzare gli edifici di culto. 

Nel ribadire che gli Stati contraenti hanno un obbligo positivo di garantire che tutti i gruppi religiosi possano esercitare liberamente le proprie attività, la Corte ricorda che, quando l’intervento dello Stato si traduce nella decisione effettiva su quale gruppo rappresenti una determinata fede, tale intervento costituisce un’ingerenza inammissibile nella libertà religiosa.

Nel caso di specie, la Corte rileva che “le autorità statali hanno scelto di vietare completamente, nell’ambito di un procedimento penale, l’utilizzo dell’edificio di culto conteso tra due comunità religiose. In tal modo, esse non hanno tenuto conto del fatto che la comunità ricorrente, in quanto proprietaria dell’edificio all’epoca dei fatti, godeva per legge del diritto esclusivo di utilizzarlo”.

Di conseguenza, si è integrata una violazione dell’articolo 9 della Convenzione.

 

(Commento di Tania Pagotto)