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Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Locatrans c. ES, Causa C-485/24, CGUE (Prima Sezione), 11 dicembre 2025

Locatrans c. ES, Causa C-485/24, CGUE (Prima Sezione), 11 dicembre 2025

Con sentenza dell’11 dicembre 2025, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sulla determinazione della legge applicabile a un contratto di lavoro subordinato con elementi transfrontalieri, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 («Convenzione di Roma»).

Come noto, per i contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009, la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali transfrontaliere è disciplinata dal reg. (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 («Roma I»). Nel caso di specie, tuttavia, il contratto di lavoro era stato concluso il 15 ottobre 2002; pertanto, trova applicazione ratione temporis la Convenzione di Roma, la quale – per i fini che qui ci occupano – non è stata modificata dal reg. Roma I.

L’art. 6 della Convenzione di Roma (oggi sostituito dall’art. 8 reg. Roma I) prevede che il contratto di lavoro subordinato sia disciplinato dalla legge scelta dalle parti. Tuttavia, anche qualora le parti abbiano convenuto di applicare la legge di un dato paese, tale scelta non può privare il lavoratore della tutela garantita dalle norme imperative della legge del paese in cui egli svolge abitualmente la propria attività lavorativa (art. 6(2) let. a)) o, qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, della legge del paese in cui è situata la sede del datore di lavoro che lo ha assunto (art. 6(2) let. b)).

In tale contesto normativo, il signor ES (cittadino francese) concludeva un contratto di lavoro subordinato con Locatrans, società di trasporti con sede in Lussemburgo. Le parti convenivano l’applicazione della legge lussemburghese. In una prima fase, ES svolgeva la propria attività in diversi paesi. Successivamente la sua attività lavorativa veniva invece svolta prevalentemente in Francia, tanto che Locatrans provvedeva alla sua iscrizione al sistema francese di sicurezza sociale. A seguito di licenziamento di ES da parte di Locatrans, questi adiva il giudice francese per contestare la risoluzione del contratto di lavoro, deducendone l’illegittimità alla luce delle norme imperative francesi, che riteneva applicabili in quanto il lavoro sarebbe stato svolto abitualmente in Francia.

In questa cornice fattuale, il giudice di Parigi ha esperito rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia chiedendo se l’art. 6(2) lett. a) e b) della Convenzione di Roma debba essere interpretato nel senso che, qualora il lavoratore, dopo aver svolto il suo lavoro per un certo periodo in un determinato luogo, si trovi a dover svolgere le sue attività in un luogo diverso, destinato a divenire il nuovo luogo di lavoro abituale di tale lavoratore, occorre tener conto di quest’ultimo luogo nell’ambito della determinazione delle norme imperative che tutelano il lavoratore.

La Corte UE ha evidenziato che il criterio di collegamento del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il proprio lavoro deve essere determinato considerando il rapporto di lavoro nel suo complesso. Qualora, nel corso del rapporto, si verifichi un cambiamento del luogo di lavoro abituale, non è possibile individuare un unico paese ai fini dell’applicazione dell’art. 6, par. 2, lett. a), della Convenzione di Roma. In tali ipotesi, il lavoratore può beneficiare esclusivamente delle norme imperative della legge del paese in cui si trova la sede del datore di lavoro che lo ha assunto, ai sensi dell’art. 6, par. 2, lett. b), vale a dire, nel caso di specie, della legge lussemburghese.

Ne consegue che, poiché le parti avevano già scelto la legge lussemburghese come legge applicabile al contratto di lavoro, il lavoratore non può invocare la tutela di ulteriori norme imperative rispetto a quelle previste dall’ordinamento del Lussemburgo.

 

(Commento di Pietro Campana)