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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Kirov LRO e Dmitriyevykh c. Russia, N. 29296/18, Corte EDU (Terza Sezione), 10 luglio 2025

Kirov LRO e Dmitriyevykh c. Russia, N. 29296/18, Corte EDU (Terza Sezione), 10 luglio 2025

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in seguito all’emanazione del leading case Taganrog LRO e altri c. Russia, è tornata a pronunciarsi sulle violazioni dell’art. 9 CEDU integrate dalla Federazione russa con riferimento al trattamento riservato alle minoranze religiose e, in particolare, ai Testimoni di Geova.

Infatti, dal 2022 e soprattutto nel corso del 2025, i giudici di Strasburgo si sono occupati di alcuni ricorsi presentati da cittadini russi che hanno lamentato, tra le altre cose, l’interruzione delle proprie attività di carattere religioso, il sequestro della propria letteratura religiosa, la dissoluzione forzata delle associazioni di cui facevano parte. A fondamento di tali restrizioni della libertà religiosa dei Testimoni di Geova, che costituiscono da sempre una minoranza invisa alla nazione russa, in quanto culto non tradizionale (tant’è che, nel 2004, la Corte Distrettuale di Mosca aveva deciso di sciogliere la Congregazione dei Testimoni di Geova e di vietarne le attività), era stata posta la qualificazione del gruppo come organizzazione estremista a fronte della sua asserita ingerenza sulle coscienze e la vita privata dei cittadini, che avrebbe costituito una vera e propria minaccia alla difesa dei diritti e degli interessi della società e della sicurezza pubblica.

La sentenza Kirov LRO e Dmitriyevykh c. Russia costituisce il quinto caso, in ordine cronologico, deciso dalla Corte EDU nel corso del 2025 nel quale è stata accertata una violazione da parte della Russia degli articoli 9 e 10 CEDU.

In particolare, il ricorso presentato da Kirov LRO riguardava lo scioglimento coattivo dell’organizzazione locale da parte delle autorità russe, ed è stato cancellato dal ruolo per identità della fattispecie con Taganrog LRO e altri c. Russia che, come detto, rappresenta il precedente di riferimento per il filone giurisprudenziale di riferimento per questa fattispecie. Pertanto, le argomentazioni applicabili (anche) a questo ricorso riguardano in primo luogo la possibilità di manifestare, purché pacificamente, il proprio credo nelle forme che più si confanno alla propria sensibilità personale e ai dettami religiosi seguiti, e di farlo nei luoghi deputati a questi fini. Inoltre, in Taganrog LRO e altri c. Russia i giudici di Strasburgo avevano sottolineato che la possibilità di esercitare il proprio credo religioso in comunità con altri rappresenta un’estrinsecazione fondamentale della libertà religiosa, e che nella misura in cui la riunione non determini violenza, odio o discriminazione nei confronti d’altri, essa non può classificarsi come estremista e quindi vietata.

Il secondo ricorrente, invece, Dmitriyevykh, ha dedotto che la designazione della sua letteratura religiosa come estremista e il conseguente perseguimento in sede penale nei suoi confronti integrassero una violazione dell’art. 9 CEDU, riconosciuta dalla Corte EDU. Con riferimento alla posizione di Dmitriyevykh, la Corte di Strasburgo si è pronunciata senza assimilare in tutto e per tutto la decisione a quella del caso Taganrog LRO e altri c. Russia, pur facendovi espresso riferimento. Infatti, i giudici hanno richiamato la natura formale dell’illecito ai sensi della normativa russa (in particolare dell’art. 20.29 del Codice degli illeciti amministrativi della Federazione Russa) e la mancata giustificazione dell’interferenza statale nella sfera religiosa dell’individuo, dal momento che le corti nazionali hanno omesso lo scrutinio del contesto della diffusione del materiale, le intenzioni dell’autore o le conseguenze dannose, potenziali o effettive, dell’atto. La mera classificazione degli scritti come “estremisti” (e quindi l’interpretazione solo formale posta in essere dai giudici nazionali) e l’assenza di controlli di merito hanno quindi rappresentato, secondo la Corte EDU, una violazione degli articoli 9 e 10 della Convenzione.

La sentenza del 10 luglio 2025 emanata dalla Corte EDU, che ha dato riscontro ai ricorsi di Kirov LRO e Dmitriyevykh, si pone pertanto, alla luce degli elementi evidenziati, in continuità con la giurisprudenza della corte internazionale sul tema. Più in particolare, la pronuncia esaminata è coerente con il precedente Taganrog LRO e altri c. Russia che, seguendo a sua volta il percorso avviato nel 2010 dalla storica sentenza Jehovah’s Witnesses of Moscow c. Russia, ha rappresentato uno spartiacque e ha condizionato (e probabilmente continuerà a condizionare) tutte le successive pronunce in materia di discriminazioni di natura religiosa ad opera della Russia nei confronti dei Testimoni di Geova.

 

(Commento di Martina Palazzo)