Kirov LRO e Dmitriyevykh c. Russia, N. 29296/18, Corte EDU (Terza Sezione), 10 luglio 2025
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Abstract
La dissoluzione coattiva delle associazioni religiose e la designazione della letteratura religiosa come estremista, con conseguente sequestro, nei confronti dei Testimoni di Geova costituiscono una violazione dell’art. 9 CEDU.
Riferimenti normativi
Articolo 20.29 del Codice degli illeciti amministrativi della Federazione Russa
Art. 9 CEDU
Art. 10 CEDU
Massima
1. Lo scioglimento d’autorità di un’associazione locale dei Testimoni di Geova da parte del governo russo sulla base dell’argomentazione per cui si tratterebbe di organizzazioni estremiste, le cui attività sono vietate, integra una violazione dell’art. 9 CEDU. La disposizione tutela infatti un’ampia gamma di forme di manifestazione di pensiero o religione, ivi compresa la possibilità di incontrarsi pacificamente per esercitare il culto nella maniera prescritta dai dettami religiosi, nonché di farlo nei luoghi deputati a questa precisa attività. Si tratta di un’estrinsecazione imprescindibile della libertà di pensiero, coscienza e religione, tant’è che l’alternativa prevista dall’art. 9 CEDU (“individualmente o collettivamente”) non può interpretarsi come reciprocamente escludente o soggetta alla scelta dell’autorità statale. Si tratta, piuttosto, di una decisione devoluta interamente alla volontà del singolo.
2. Qualificare un’organizzazione religiosa come estremista sulla base di una definizione vaga e imprecisa di “attività estremiste” costituisce una violazione dell’art. 9 CEDU. Infatti, solo le attività o le dichiarazioni a contenuto religioso che determinino l’insorgenza di violenza, odio o discriminazione nei confronti d’altri possono meritare soppressione in quanto “estremiste”. Ne consegue che le autorità che ne vietino le attività, ad esempio sequestrandone la letteratura religiosa prodotta o altri scritti similari, devono dimostrare che i soggetti destinatari della limitazione siano stati coinvolti in attività o dichiarazioni violente, non essendo sufficiente la sola circostanza che i soggetti proclamano la superiorità della religione da loro professata per fondare la qualificazione dell’attività come “estremista”.
3. L'accusa di diffusione massiva di materiale estremista ai sensi della legge russa si fondava sulla mera iscrizione delle pubblicazioni dei Testimoni di Geova nella lista dei materiali estremisti e sull’intento di disseminazione nutrito da chi possedeva gli scritti. Il fatto che le corti nazionali non abbiano esaminato il contesto della diffusione del materiale, le intenzioni dell’autore o le conseguenze dannose potenziali o effettive dell’atto, poiché la legge russa impiega una nozione formale del reato, non le esonera dall’obbligo di giustificare l’ingerenza e di dimostrare che essa fosse necessaria nelle circostanze specifiche. I giudici nazionali avrebbero infatti dovuto prendere in esame tali aspetti e fornire motivazioni pertinenti e sufficienti per giustificare l’ingerenza, che ha costituito una violazione dell’art. 9 CEDU, non perseguendo alcuna pressante necessità sociale e non essendo necessaria in una società democratica.
