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Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Hora c. Regno Unito n. 1048/20 (Seconda Sezione), 9 febbraio 2026

Hora c. Regno Unito n. 1048/20 (Seconda Sezione), 9 febbraio 2026

La sentenza Hora c. Regno Unito, resa il 23 settembre 2025 dalla Sezione II della Corte EDU, si colloca nella lunga vicenda del divieto di voto ai detenuti nel Regno Unito, aperta vent’anni prima dalla decisione della Grande Camera nel caso Hirst c. Regno Unito (n. 2). In quella pronuncia la Corte aveva ritenuto incompatibile con l’art. 3 del Protocollo n. 1 alla CEDU la privazione automatica e indiscriminata del diritto di voto per tutti i condannati detenuti, prevista dalla section 3 del Representation of the People Act 1983. Da allora la Corte aveva accertato numerose violazioni in relazione a tutte le elezioni tenutesi fino al giugno 2017. Il legislatore britannico non aveva però modificato la norma. Infatti, il Governo si era limitato a proporre misure amministrative, che nel 2018 il Comitato dei Ministri aveva ritenuto sufficienti per chiudere l'esame del gruppo di cause Hirst.

Nel caso qui in commento, il ricorrente era stato condannato nel 2007 per stupro e violenza sessuale e, avendo già una precedente condanna per il medesimo reato, era stato punito con una pena detentiva indeterminata per la protezione della collettività. Il termine minimo di pena era scaduto nel 2011, ma egli restava in detenzione perché il Parole Board non ne aveva raccomandato la liberazione. Non potendo votare alle elezioni politiche del 12 dicembre 2019, si rivolgeva a Strasburgo lamentando la violazione del diritto ad esercitare il diritto di voto.

La Corte confermava che la privazione del diritto di voto costituiva un’ingerenza rispetto all’art. 3 del Protocollo n. 1 CEDU e ribadiva che essa perseguiva scopi legittimi: prevenire il crimine sanzionando la condotta dei detenuti e rafforzare il senso civico e il rispetto dello Stato di diritto. Il nodo era dunque la proporzionalità. Il caso era il primo relativo a un’elezione successiva alla chiusura, da parte del Comitato dei Ministri, della supervisione sull’esecuzione di Hirst, e questo imponeva alla Corte di chiarire anzitutto l’ampiezza del proprio sindacato.

Su questo punto la Corte sviluppava un ragionamento articolato. Affermava che la mancata adozione di una nuova legge non equivale a una mancata esecuzione della sentenza Hirst: l’indicazione ex art. 46 contenuta nella sentenza Greens e M.T., che fissava un calendario per le proposte legislative, non aveva reso l'intervento legislativo l'unica via possibile. Il suo scopo era piuttosto affiancare l’attività del Comitato dei Ministri, al quale spetta valutare con flessibilità l’adeguatezza delle misure adottate dallo Stato. Ne derivava che la risoluzione del 2018, pur non precludendo l’esame di un nuovo ricorso, doveva pesare sull’approccio della Corte. Concluso il dialogo tra Strasburgo, Comitato dei Ministri e Stato convenuto, alla Corte restava il compito di accertare se la concreta applicazione del quadro normativo nei confronti di un singolo ricorrente avesse determinato una violazione.

Coerentemente, la Corte escludeva di dover valutare in astratto la compatibilità della section 3, o di individuare categorie di detenuti la cui privazione del voto sarebbe illegittima, e verificava la misura alla luce delle circostanze del ricorrente. Sul piano sostanziale il risultato non era dubbio: la gravità dei reati, la recidiva, il rischio ancora ritenuto sussistente dal Parole Board e la severità della pena rendevano la privazione del voto proporzionata agli scopi perseguiti, come già affermato nella giurisprudenza a partire da Scoppola c. Italia (n. 3). Non incideva nemmeno la scadenza della parte minima della pena, poiché la privazione del voto era legata alla detenzione in corso e sarebbe cessata con la liberazione. La Corte inoltre osservava che, se il ricorrente avesse investito i giudici interni, questi avrebbero potuto compiere un controllo di proporzionalità e la Corte ne avrebbe tratto beneficio. Concludeva all'unanimità per l’assenza di violazione.

La pronuncia si inserisce nell’evoluzione che ha progressivamente attenuato la portata di Hirst. Dopo aver censurato il divieto generalizzato, la giurisprudenza successiva ha spostato il baricentro dalla valutazione della legge alla valutazione della sua applicazione, riconoscendo che una stessa disposizione può risultare compatibile con la Convenzione per un ricorrente e non per un altro. La sentenza Hora porta questo orientamento a un punto di arrivo, perché accoglie l’idea che l’analisi delle circostanze individuali sia sufficiente, e anzi preferibile, rispetto al controllo del regime normativo in quanto tale. Il richiamo alle riforme scozzesi, che hanno riconosciuto il voto a chi è condannato a pene non superiori a dodici mesi, e alla mancanza di consenso politico per la riammissione al voto dei condannati per reati gravi, conferma inoltre che la Corte attribuisce grande peso agli sviluppi del dibattito democratico interno e all'ampio margine di apprezzamento in materia.

Sotto un profilo critico, la decisione presenta tuttavia alcuni elementi problematici. Il primo riguarda il rapporto tra la Corte e il Comitato dei Ministri. Valorizzando la risoluzione del 2018 come elemento rilevante per la propria valutazione, la Corte rischia di attribuire alla chiusura della supervisione un effetto quasi presuntivo di conformità, che non si concilia facilmente con la separazione tra esecuzione e accertamento delle violazioni. Il secondo riguarda la difficoltà di conciliare l’esame individuale con la natura sistemica del problema: la disposizione che aveva dato origine a una lunga serie di condanne resta in vigore nella sua formulazione originaria e la Corte, rinunciando a esaminarla in astratto, lascia senza risposta la questione se essa sia compatibile con la Convenzione quando applicata a condannati per reati meno gravi. Il terzo riguarda la scelta del caso su cui fondare questo approccio: un ricorrente condannato per reati di estrema gravità e ancora ritenuto pericoloso rappresentava, per la sua stessa posizione, un’ipotesi in cui la giurisprudenza consolidata rendeva l’esito quasi scontato.

In definitiva, la sentenza conferma che il diritto di voto dei detenuti non gode di una tutela assoluta e che gli Stati dispongono di un ampio margine per limitarlo nei confronti di chi sconta pene gravi o indeterminate, purché la restrizione resti proporzionata e temporanea. Il controllo della Corte, nel caso di specie, si è concentrato sulla concreta situazione del ricorrente più che sulla legislazione, e l’esito in favore dello Stato convenuto va letto come una conferma del ruolo sussidiario della Corte e del dialogo istituzionale con il Comitato dei Ministri, più che come una revisione formale dei principi affermati in Hirst.

 

(Commento di Edin Skrebo)