Hora c. Regno Unito n. 1048/20 (Seconda Sezione), 9 febbraio 2026
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Abstract
Ineleggibilità di un detenuto che sconta una pena detentiva a tempo indeterminato.
Massima
1. La causa riguardava un detenuto britannico, condannato nel 2007 per stupro e violenza sessuale e, avendo già riportato una precedente condanna per stupro, alla pena detentiva indeterminata per la protezione della collettività. Il termine minimo di pena scadeva nel 2011, ma il ricorrente restava in carcere perché il Parole Board non ne raccomandava la liberazione per ragioni di sicurezza pubblica. In applicazione della section 3 del Representation of the People Act 1983, che esclude dal voto i condannati detenuti, egli non poteva votare alle elezioni politiche del 12 dicembre 2019 e ricorreva alla Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando la violazione del proprio diritto a libere elezioni, senza aver promosso alcun procedimento interno. Tale disposizione era già stata ritenuta incompatibile con la Convenzione nella sentenza Hirst (n. 2) del 2005 e in numerosi casi successivi, riferiti alle elezioni fino al 2017. Il Regno Unito non aveva riformato la norma, ma aveva adottato misure amministrative che nel 2018 inducevano il Comitato dei Ministri a chiudere l'esame del gruppo di cause Hirst.
2. La Corte EDU escludeva all'unanimità la violazione dell'art. 3 del Protocollo n. 1 CEDU. Ribadita la legittimità degli scopi perseguiti dalla privazione del voto dei condannati, cioè prevenire il crimine e rafforzare il senso civico e il rispetto dello Stato di diritto, precisava anzitutto l'ampiezza del proprio sindacato. La mancata adozione di una nuova legge non impediva di attribuire rilievo alla risoluzione del Comitato dei Ministri del 2018. Concluso il dialogo istituzionale tra la Corte, il Comitato e lo Stato convenuto, alla Corte spettava verificare, tenuto conto dell'ampio margine di apprezzamento, non la compatibilità in astratto della section 3, ma la sua applicazione alla situazione concreta del ricorrente. Sotto il profilo della proporzionalità, la gravità dei reati, la recidiva, il rischio per la collettività e la severità della pena indeterminata rendevano la privazione del voto non sproporzionata rispetto agli scopi perseguiti. Non rilevava la scadenza del termine minimo della pena, poiché l'esclusione era legata alla detenzione in corso e il diritto di voto sarebbe stato restituito con la liberazione. La Corte osservava infine che un controllo di proporzionalità da parte dei giudici interni le avrebbe consentito di conoscerne le valutazioni.
