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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Gadea Mantilla c. Nicaragua. Fondo, risarcimento e spese, Serie C n. 543, Corte interamericana dei diritti dell’uomo, 16 ottobre 2024

Gadea Mantilla c. Nicaragua. Fondo, risarcimento e spese, Serie C n. 543, Corte interamericana dei diritti dell’uomo, 16 ottobre 2024

Con sentenza del 16 ottobre 2024, la Corte Interamericana dei Diritti Umani (CIDU) ha accertato la responsabilità internazionale del Nicaragua per la violazione dei diritti politici e del diritto all’uguaglianza di un candidato presidenziale, privato del diritto di essere eletto a causa dell’assenza di integrità del processo elettorale del 2011, che ha favorito la rielezione del Presidente in carica.

La CIDU ha individuato un nesso diretto tra la mancanza di integrità elettorale e la violazione dei diritti della ricorrente. In particolare, ha ritenuto che le decisioni della Corte Suprema di Giustizia, le quali avevano autorizzato la candidatura del Presidente Ortega per un terzo mandato nonostante il divieto costituzionale, abbiano inciso in modo determinante sull’equità del processo elettorale. A ciò si sono aggiunte gravi irregolarità nella composizione del Consiglio Supremo Elettorale e degli altri organi elettorali, configurando una indebita interferenza del potere esecutivo nella formazione di tali organi e un vantaggio strutturale a favore di un candidato. La Corte ha inoltre evidenziato la parzialità degli organi elettorali e la mancanza di norme chiare, che hanno generato un clima di incertezza normativa.

Particolare rilievo è stato dato all’interpretazione degli articoli 23(1) e 24 della Convenzione americana, che tutelano rispettivamente i diritti di partecipazione politica e il principio di uguaglianza davanti alla legge. La CIDU ha osservato che l’articolo 23(1) non si limita a riconoscere diritti formali, ma impone agli Stati l’obbligo positivo di garantire condizioni effettive per il loro esercizio. Ciò implica l’adozione di misure per assicurare pari opportunità nell’accesso alle cariche pubbliche. In questo contesto, il principio di uguaglianza sancito dagli articoli 23(1)(c) e 24 si traduce in un obbligo di garantire un processo elettorale equo, che non favorisca indebitamente alcun candidato.

La Corte ha chiarito che l’esercizio regolare dei diritti previsti all’articolo 23 presuppone elezioni periodiche e autentiche, fondate sul suffragio universale e segreto, che assicurino la libera espressione della volontà popolare (par. 81). Sebbene la Convenzione non imponga un determinato modello elettorale, essa stabilisce standard minimi entro i quali gli Stati devono operare, ispirati ai principi della democrazia rappresentativa, in coerenza con la Carta dell’OSA e la Carta Democratica Interamericana (par. 85). Tra tali obblighi rientra anche quello di garantire l’integrità dei processi elettorali, prevenendo l’uso distorto dell’apparato statale per favorire un candidato o una parte politica.

La Corte ha infine ricordato il carattere individuale e collettivo del diritto riconosciuto dall’articolo 23(1), tutelando non solo il diritto del singolo a candidarsi e a essere eletto, ma anche il diritto collettivo degli elettori a partecipare a un processo elettorale libero e genuino (par. 117). Nel valutare la legittimità del divieto di rielezione, la Corte ha richiamato il proprio parere consultivo OC-28/21, in cui ha affermato che il divieto di rielezione indefinita nei regimi presidenziali è compatibile con la Convenzione americana (par. 92), sottolineando altresì che nessuno strumento internazionale sui diritti umani riconosce un diritto autonomo alla rielezione alla carica di Presidente (par. 93).

 

(Commento di Bernardo Mageste Castelar Campos)