Corte di Cassazione italiana, Sez. I Civile, N. 13092/2025, 16 maggio 2025

Nel caso oggetto della sentenza in epigrafe, un’associazione sindacale chiedeva, con atto depositato nell’anno 2013, l’accertamento della responsabilità aquiliana del proprio amministratore per violazioni nella gestione del patrimonio dell’associazione medesima e, in particolare, per la sottrazione di somme mediante l’utilizzo di conti correnti extracontabili.
Le irregolarità erano state compiute nel periodo dal 1996 al 2000, durante il quale il convenuto era amministratore, ma sono emerse soltanto nel 2004, in occasione della liquidazione dell’associazione, attraverso una relazione del liquidatore che ha scoperto conti correnti nascosti e gravi anomalie contabili. Il giudice di primo grado accertava gli illeciti compiuti dall’amministratore e lo condannava al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale nei confronti della società. In appello, tuttavia, i giudici ribaltavano l’esito, in particolare mediante l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine decorresse dalla cessazione dell’incarico, avvenuta nel giugno 2000, anziché dal momento della scoperta delle irregolarità, avutasi progressivamente negli anni 2004 e 2005, e rigettando così la domanda risarcitoria. L’associazione decideva quindi di proporre ricorso in Cassazione, contestando la decisione della Corte d’Appello sulla decorrenza della prescrizione, sostenendo che il termine non potesse iniziare prima della scoperta effettiva del danno e delle sue cause.
La Cassazione ha accolto il ricorso presentato contro la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva ritenuto prescritte le pretese risarcitorie avanzate dall’associazione sindacale nei confronti del proprio ex amministratore, in relazione alle gravi irregolarità compiute nella gestione finanziaria. La Suprema Corte ha confermato anzitutto che l’associazione non riconosciuta è un soggetto giuridico distinto dagli associati, cui si applicano le norme sul mandato (art. 18 c.c.). Con riguardo alla decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., la Corte ha ribadito che, in tema di responsabilità contrattuale, la prescrizione decorre dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile, anche se si tratta di un rapporto fiduciario continuativo come quello gestito dal segretario di un’associazione. Invero, in base al principio già affermato dalle Sezioni Unite nel 2008, non rileva la mera conoscibilità soggettiva, ma l’esteriorizzazione oggettiva del danno. Infine, la Suprema Corte ha riconosciuto che l’occultamento dei conti e della documentazione da parte del mandatario può integrare un dolo impeditivo della prescrizione, configurando così la causa di sospensione legale fino alla scoperta del dolo (art. 2941, n. 8, c.c.).
In conclusione, la sentenza in commento ancora il dies a quo della prescrizione non alla mera conoscibilità soggettiva del danno, ma alla sua effettiva percepibilità esterna. Inoltre, valorizza il ruolo del dolo quale causa di sospensione della prescrizione, offrendo una tutela rafforzata al mandante nei casi di gestione infedele e fraudolenta. Si tratta di un arresto significativo, che contribuisce a delineare con maggiore certezza i confini temporali dell’azione risarcitoria in contesti associativi.
(Commento di Martina D'Onofrio)