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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Corte costituzionale, N. 91/2026, 25 maggio 2026

Corte costituzionale, N. 91/2026, 25 maggio 2026

Con la sentenza, la Corte costituzionale torna a occuparsi del tema del trattamento riservato dall’ordinamento italiano alle coppie dello stesso sesso, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, come convertito, nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero, quando il decesso dell’altro componente sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge Cirinnà).

Due uomini, legati da stabile convivenza, avevano avuto un figlio negli USA tramite fecondazione assistita nel 2010, poi riconosciuto in Italia con attribuzione della paternità al solo genitore biologico italiano. La coppia aveva successivamente contratto matrimonio a New York nel novembre 2013. L’atto, tuttavia, non aveva potuto essere trascritto in Italia se non come unione civile nell'ottobre 2016, quando il compagno era già deceduto e prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 e, a fortiori, del d.lgs. n. 7 del 2017, che ha esteso al matrimonio omosessuale contratto all’estero gli effetti dell’unione civile.

Così l’INPS ha negato l’attribuzione della pensione indiretta al partner superstite, anche quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore.

La Corte d’appello di Milano, riformando la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto il diritto alla prestazione tramite un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disciplina della reversibilità. Investita del ricorso dell’INPS, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto che tale via ermeneutica travalicasse i limiti dell’interpretazione adeguatrice, sollevando d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636/1939, in riferimento agli artt. 2, 36, primo comma, e 38 Cost.

Il nucleo della questione non riguardava una generale rivendicazione di equiparazione delle unioni tra persone dello stesso sesso al matrimonio, né un’estensione retroattiva della legge Cirinnà. Le Sezioni Unite hanno isolato l’ipotesi particolare.

Un passaggio di rilievo sistematico riguarda l’esclusione della riconducibilità della pensione di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria nell'ambito della direttiva 2000/78/CE: la pensione INPS ai superstiti, fondata su un meccanismo di ripartizione intergenerazionale e non su un nesso sinallagmatico con un singolo datore di lavoro, resta dunque estranea al perimetro del divieto di discriminazione per orientamento sessuale sancito dal diritto UE, con conseguente assorbimento, non necessità di pronuncia, sulla richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE reiterata dalla parte privata.

Tuttavia, il fulcro argomentativo della sentenza in esame si annida nella lettura del proprio precedente in materia: la Corte, con la sentenza n. 461/2000, aveva considerato non irragionevole l’esclusione del convivente more uxorio dai beneficiari della reversibilità, in ragione della revocabilità in ogni istante dell’affectio e dell’assenza di un “preesistente rapporto giuridico” da cui la pensione potesse “geneticamente” ricollegarsi. Differentemente, nel caso di matrimonio egualitario non riconosciuto in Italia per ragioni diverse da quelle individuate dalle regole del diritto internazionale privato, non si discute di una convivenza di fatto, ma di un vincolo matrimoniale validamente contratto all’estero, ossia di un fatto storico certo, documentabile, che la coppia non aveva potuto far produrre effetti in Italia non per scelta, ma per un ostacolo normativo poi rimosso. È dunque preclusa alla radice l’equiparazione tra la posizione della coppia in questione e quella del convivente.

Il passaggio più innovativo è, tuttavia, il richiamo al criterio dell’anacronismo come parametro di scrutinio della ragionevolezza, già impiegato nella sentenza n. 223 del 2015. La Corte valuta l’obsolescenza di una scelta normativa passata alla luce dell’attualità della scelta legislativa sopravvenuta. Poiché il legislatore ha ormai riconosciuto ai matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero gli effetti dell’unione civile, equiparando ai fini della reversibilità coniuge e unito civilmente, il mantenimento dell’esclusione per il solo fatto che il decesso sia intervenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 76/2016 determina un’ingiustificata disparità di trattamento, radicata non in una differenza sostanziale di situazioni, ma nel mero “combinarsi dell’evento morte col suo verificarsi in un momento anteriore” alla riforma.

A sorreggere tale conclusione, la Corte richiama la propria costante giurisprudenza sulla ratio dell’istituto della reversibilità come forma di ultrattività della solidarietà familiare e ribadisce che, per quanto il legislatore gode di ampia discrezionalità in materia previdenziale, una scelta legislativa che incida irragionevolmente su tale solidarietà non può dirsi conforme a Costituzione.

La sentenza n. 91/2026 si inscrive in una linea giurisprudenziale che, da vent’anni, ha progressivamente ampliato, con il cesello in luogo della scure, le tutele riconosciute alle coppie e alle famiglie che non trovano piena rispondenza nel modello matrimoniale eteronormativo tradizionale. Per questa via, ricostruisce un sistema di tutele che si irradia trasversalmente rispetto ai diversi modelli di relazione affettiva e familiare: dalla sentenza n. 138 del 2010, che per prima riconobbe nell’unione tra persone dello stesso sesso una formazione sociale ex art. 2 Cost., attraverso le pronunce sulla filiazione nelle famiglie omogenitoriali, fino a queste più recenti decisioni in materia previdenziale e patrimoniale.

La Corte corregge un effetto specifico e sproporzionato che l’assenza di una disciplina transitoria produce su un diritto fondamentale.

In questa prospettiva, la sentenza conferma il ruolo del Giudice delle leggi non come artefice di un pluralismo familiare imposto dall’alto in sostituzione del legislatore, ma come custode di una razionalità sistemica che accompagna, corregge e rende coerenti nel tempo le scelte compiute dal Parlamento, evitando che il trascorrere degli anni e il mutare della sensibilità sociale e giuridica lascino intrappolate in un limbo di ingiustificata esclusione o invisibili quelle situazioni che l'ordinamento stesso ha poi riconosciuto meritevoli di tutela.

 

(Commento di Stefania Pia Perrino)