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Corte costituzionale, N. 91/2026, 25 maggio 2026

Data
25/05/2026
Tipologia Sentenza
Numerazione 25 maggio 2026, n. 91

Abstract

È costituzionalmente illegittimo l’art. 13 R.D. 14 aprile 1939, n. 636 nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76.

Riferimenti normativi

Art. 2 Costituzione

Art. 36 Costituzione

Art. 38 Costituzione

Art. 13 del r.d.l. n. 636/1939 recante le norme in materia di pensione di reversibilità

Massima

1. La ragionevolezza di un trattamento può essere posta in discussione anche in base a un criterio di anacronismo, cioè valutando l’obsolescenza della scelta normativa passata alla luce della novità (nel senso di attualità) della scelta normativa presente.

2. Non si riscontra in Costituzione un’esigenza di equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio, posto che quest’ultimo, in ragione delle profonde diversità che lo distinguono dalla semplice unione, non è assumibile nel suo complesso quale valido tertium comparationis, secondo i criteri enunciati dalla giurisprudenza costituzionale. Il raffronto tra il matrimonio e l’unione omosessuale (così come con altre forme di unione o convivenza) è invece possibile per profili specifici, in relazione a «ipotesi particolari», quando il diverso trattamento configuri un caso di irragionevolezza.

3. La ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti legati al de cuius da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto, realizzandosi in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare. Per quanto, in materia di reversibilità dei trattamenti pensionistici, il legislatore possa godere di un significativo spazio di discrezionalità, resta fermo che, ravvisata la ratio dell’istituto in una forma di ultrattività della solidarietà familiare, una scelta legislativa che incida irragionevolmente in tale solidarietà non può considerarsi conforme a Costituzione.