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Corte Costituzionale italiana, N. 86/2025, 26 giugno 2025

Corte Costituzionale italiana, N. 86/2025, 26 giugno 2025

Nella sentenza in commento, la Corte Costituzionale era chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell’art. 2941, n. 7, c.c., riguardante la sospensione della prescrizione per le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

Nel caso pendente di fronte al giudice a quo, gli associati avevano promosso nel 2019 l’azione di responsabilità contro l’amministratore per le condotte distrattive compiute nel periodo in cui era in carica, ossia dal 2004 al 2014. La difesa degli associati, vedendosi opporre l’eccezione di prescrizione per le condotte attuate oltre dieci anni prima dell’azione (quindi precedenti al 2009), sollevavano la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2941, n. 7, c.c., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori in carica per le azioni di responsabilità contro i medesimi.

Sul punto, si deve anzitutto rammentare che non sarebbe ammissibile un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, la quale ne estenda lo spettro applicativo – che in base al tenore letterale sarebbe circoscritto agli enti dotati di personalità giuridica – anche alle formazioni che ne sono prive, poiché l’elenco delle cause sospensive è pacificamente considerato tassativo.

Già in passato la Consulta, muovendo dal principio di tassatività delle cause di sospensione, era giunta alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 2941, n. 7, c.c. nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del diritto di agire per far valere la responsabilità dell’amministratore fosse sospesa per la durata della carica di quest’ultimo anche in ipotesi di enti privi di personalità giuridica, come le società in accomandita semplice e le società in nome collettivo.

In tali occasioni, la Corte aveva già avuto modo di riflettere sulla ratio della causa di sospensione e sulla sua estensibilità ad altre ipotesi, sottolineando come, mentre esorbiterebbe dai compiti del giudice delle leggi quello di creare una nuova fattispecie di sospensione della prescrizione, deve invece ritenersi lecito sindacare un’omissione legislativa che, se contraria ai principi costituzionali, rende doverosa la sentenza additiva della Corte medesima.

La disposizione è collegata alla difficoltà dei soci, durante la permanenza in carica degli amministratori, di acquisire contezza degli illeciti commessi da questi ultimi. Dunque, per evitare che la prescrizione si compia ancor prima che i soci possano venire a conoscenza delle irregolarità compiute dall’organo gestorio, la norma stabilisce che, finché gli amministratori rimangono in carica, la decorrenza del termine di prescrizione resti sospesa.

La ratio non è quindi affatto collegata alla sussistenza o meno della personalità giuridica. Tale circostanza rileva invero soltanto nei rapporti con i terzi.

Peraltro, le esigenze di tutela salvaguardate dalla norma sono ancora più marcate nel caso delle associazioni non riconosciute: in effetti, nelle società di capitali esistono meccanismi di supervisione istituzionalizzati a favore dei soci, mentre nelle associazioni non riconosciute mancano organi di controllo e non sussistono in capo agli associati poteri analoghi.

Inoltre, più in generale, è pacifica in letteratura l’applicabilità delle norme sulle associazioni riconosciute anche a quelle non riconosciute, salvo che la ratio della singola disposizione sia collegata alla sussistenza della personalità giuridica, la quale rileva per lo più nei rapporti con i terzi, mentre, come si è sottolineato pocanzi, non gioca alcun ruolo con riferimento all’azione di responsabilità degli amministratori.

Alla luce di quanto affermato, la pronuncia della Consulta che afferma l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, n. 7, c.c. interviene a colmare un vulnus del diritto di difesa ex art. 24 Cost. in favore dei membri di associazioni non riconosciute, i quali avranno quindi il diritto di invocare tale causa di sospensione della prescrizione. In questo modo, la Corte giunge alla rimozione di una irragionevole disparità di trattamento rispetto agli enti con personalità giuridica e rafforzando la tutela degli associati in conformità ai principi di eguaglianza e di effettività del diritto di difesa.

 

(Commento di Martina d'Onofrio)