Il contributo riguarda una recente pronuncia della Corte Costituzionale italiana in tema di associazioni non riconosciute. In particolare, la Consulta era chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell’art. 2491, n. 7, c.c., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. I Giudici costituzionali hanno ritenuto fondata la questione, ritenendo che la ratio della causa di sospensione non sia legata alla personalità giuridica dell’ente.
Riferimenti normativi
Art. 18 codice civile italiano
Art. 2941 codice civile italiano
Massima
1. É costituzionalmente illegittima la previsione dell’art. 2941, 1° comma, n. 7, c.c., nella parte in cui non include le associazioni non riconosciute tra gli enti per i quali è sospesa la prescrizione, in riferimento alle azioni di responsabilità contro gli amministratori finché sono in carica.
2. L’esclusione delle associazioni non riconosciute dalla sospensione della prescrizione, prevista dall’art. 2941, 1° comma, n. 7, c.c. determina una irragionevole disparità di trattamento sia rispetto alle associazioni riconosciute sia rispetto alle società in accomandita semplice e in nome collettivo; sussiste, infatti, anche nel caso delle associazioni non riconosciute la ratio della sospensione della prescrizione, ovverossia la difficoltà per l’ente di accertare gli illeciti degli amministratori e di agire contro di essi, finché sono in carica.
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