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Corte costituzionale italiana, N. 25/2025, 30 gennaio 2025

Corte costituzionale italiana, N. 25/2025, 30 gennaio 2025

Con ordinanza del 30 maggio 2024, il T.A.R. per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 38 Cost., dell’art. 9.1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 («Nuove norme sulla cittadinanza»), nell’ambito di un caso, sottoposto al suo giudizio, in cui la ricorrente si è vista respingere la richiesta di cittadinanza italiana, per mancanza di un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

La disposizione censurata, in particolare, subordina la concessione della cittadinanza italiana allo straniero o all’apolide che, tra gli altri presupposti di legge, sia anche in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1, in conformità con quanto previsto dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue straniere (QCER).

Il giudice rimettente dubita della legittimità della norma nella parte in cui viene fatta applicazione anche nei confronti di quei soggetti che, in ragione di impedimenti fisici e/o cognitivi personali, non siano nelle condizioni di poter documentare l’avvenuta conoscenza della lingua italiana.

La Corte cost., n. 25/2025 accoglie il ragionamento operato dal giudice rimettente licenziando una sentenza di accoglimento parziale, ovvero additiva di principio, e dichiarando l’illegittimità della norma nella parte in cui non esonera dalla prova dell’avvenuta conoscenza il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico «derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica».

Il giudice delle leggi propende per uno scrutinio di legittimità orientato al classico giudizio di ragionevolezza facendo osservare che nel caso in esame la situazione della ricorrente è posta indebitamente sullo stesso piano di chi, viceversa, non verserebbe nelle sue medesime difficoltà «[…] tali da esigere una disciplina differenziata con dispensa del requisito linguistico». Sotto tale profilo non vi è infatti alcun dubbio che il principio di uguaglianza formale, ex art. 3, co. 1 Cost. risulti violato, preso atto che nelle condizioni personali si colloca incontrovertibilmente anche la condizione di disabilità.

Infine, a detta della Corte la questione potrebbe essere ulteriormente argomentata sotto il punto di vista relativo a un’inesigibilità oggettiva, da parte del ricorrente, della sua possibilità di conseguire il livello di conoscenza linguistica necessario: con ciò, dunque, alla stregua della violazione di uno dei corollari del principio di ragionevolezza, relativo al principio ad impossibilia nemo tenetur.

 

(Commento di Bruno Pitingolo)