Corte costituzionale italiana, N. 150/2026, 10 giugno 2026

Il Consiglio di Stato, giudice rimettente, con parere n. 1381 del 9 dicembre 2025, iscritto al n. 261 del registro ordinanze 2025, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, secondo cui «[n]elle materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica», per ritenuto contrasto con l’art. 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e con gli artt. 3, primo comma, 5, 24, primo comma, e 87, primo comma, Cost.
La Corte ricorda preliminarmente che la condizione di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affonda le proprie radici nell’Accordo De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946, nel quale viene affermata l’eguaglianza dei diritti degli abitanti di lingua tedesca della Provincia di Bolzano e dei vicini comuni bilingui della Provincia di Trento rispetto agli abitanti di lingua italiana, in una prospettiva più generale e non limitata al solo profilo linguistico.
Tra le misure poste a tutela di tale autonomia, l’art. 90 dello Statuto prevede l’istituzione di un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la Provincia di Bolzano. In sua attuazione, il d.P.R. n. 426 del 1984 ha disciplinato l’ordinamento del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, istituendo la sezione di Trento e la sezione autonoma di Bolzano e stabilendo, all’art. 7, terzo comma, che nelle materie di competenza di quest’ultima non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La Corte individua la ratio della previsione nella tutela delle minoranze linguistiche ex art. 6 Cost., poiché la preclusione assicura che le controversie riguardanti il territorio della Provincia autonoma di Bolzano siano decise da un giudice a composizione paritetica, tenuto conto della particolare situazione demografica, sociale e culturale dei gruppi linguistici italiano e tedesco conviventi in Alto Adige.
Sotto il profilo statutario, la questione non è fondata: sebbene la disposizione censurata non riguardi propriamente l’assetto organizzativo del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, essa risulta comunque riconducibile alle finalità perseguite dallo Statuto, tra le quali rientrano il riconoscimento della parità dei diritti dei cittadini appartenenti ai diversi gruppi linguistici e la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.
Non sono fondate neppure le censure relative agli artt. 5 e 87, primo comma, Cost., poiché la funzione di decisione del ricorso straordinario non rientra tra i poteri costituzionalmente attribuiti al Presidente della Repubblica e, comunque, non appartiene alla dimensione istituzionale nella quale si colloca il suo ruolo di rappresentante dell’unità nazionale.
Diversamente, le questioni riferite agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost. sono dichiarate inammissibili. La Corte, esaminandole congiuntamente, ribadisce che il ricorso straordinario costituisce un rimedio giustiziale alternativo a quello giurisdizionale, del quale condivide soltanto alcuni profili strutturali e funzionali. La sua preclusione non incide, pertanto, sulla tutela giurisdizionale minima, poiché resta comunque garantita la possibilità di agire dinanzi a un giudice terzo e imparziale.
L’eventuale accoglimento della questione determinerebbe, tuttavia, una tensione tra la tutela giurisdizionale e quella delle minoranze linguistiche: se per un verso la rimozione della preclusione ex art. 7, terzo comma, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 estenderebbe l’utilizzo del ricorso alle controversie relative alle competenze ordinarie della sezione autonoma di Bolzano; per un altro, non vi sarebbe più certezza che tali controversie siano decise in primo grado da un organo giurisdizionale a composizione paritetica.
Né sarebbe sufficiente, a questo fine, il rimedio dell’opposizione previsto dall’art. 48 c.p.a. La tutela delle minoranze linguistiche finirebbe infatti per dipendere da una scelta individuale delle parti, sicché, ove queste non proponessero opposizione, la controversia sarebbe sottratta al giudice locale. La garanzia delle minoranze verrebbe così relativizzata in funzione di scelte soggettive, anziché essere assicurata in via generale.
La Corte ritiene, dunque, che il superamento delle tensioni evidenziate richiederebbe una diversa disciplina del ricorso straordinario, adeguata alla specificità del contesto autonomistico della Provincia di Bolzano e corredata delle necessarie garanzie a tutela delle minoranze linguistiche. La scelta delle modalità attraverso cui realizzare tale nuovo bilanciamento, tuttavia, implica opzioni di sistema che spettano al legislatore e non possono essere compiute dalla Corte costituzionale mediante una pronuncia di accoglimento.
(Commento di Bruno Pitingolo)
