Il riparto della giustizia amministrativa e la peculiarità della preclusione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nella Provincia autonoma di Bolzano (art. 7, comma 3, d.P.R. n. 426/1984): tutela delle minoranze linguistiche ex art. 6 Cost. e garanzia della composizione paritetica del giudice amministrativo locale
Riferimenti normativi
Art. 7, terzo comma, d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426
Artt. 3, 5, 6, 24, 87 Costituzione italiana
Massima
1. La preclusione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, prevista dall’art. 7, comma 3, d.P.R. n. 426/1984 per le materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano della Provincia autonoma di Bolzano, è funzionale alla tutela delle minoranze linguistiche di cui all’art. 6 Cost. e delle garanzie dell’autonomia speciale.
2. La tutela delle minoranze linguistiche, quale espressione del pluralismo sancito dall’art. 6 Cost., richiede che le controversie siano decise dal giudice locale nella speciale composizione paritetica prevista dallo Statuto speciale.
3. La garanzia della composizione paritetica prevista dagli artt. 90, 91 e 93 dello Statuto speciale non può essere rimessa alle scelte processuali delle parti, poiché la tutela delle minoranze linguistiche deve essere assicurata in via generale.
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