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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Consiglio di Stato italiano, Sez. VII, N. 1710/2025, 18 febbraio 2025

Consiglio di Stato italiano, Sez. VII, N. 1710/2025, 18 febbraio 2025

Con istanza presentata il 30 gennaio 2020, un’associazione di fede musulmana ha richiesto al Comune competente l’assegnazione di un’area idonea allo svolgimento delle attività di culto.

Al termine del procedimento, l’Amministrazione comunale ha respinto la richiesta. Il ricorso presentato al TAR per la Lombardia è stato rigettato nel merito; di conseguenza, l’Associazione ha impugnato la sentenza davanti al Consiglio di Stato.

Quest’ultimo, accogliendo l’appello, ha rilevato un difetto di istruttoria. L’associazione aveva infatti individuato correttamente un’area che, secondo la pianificazione urbanistica vigente, risultava destinata anche ad attrezzature per servizi religiosi. Nonostante ciò, il Comune ha motivato il diniego sostenendo l’assenza di aree destinate al culto, pur avendo, in modo contraddittorio, richiesto all’associazione adempimenti che ne presupponevano l’esistenza.

Tale carenza istruttoria si traduce in un ostacolo illegittimo e insormontabile all’esercizio della libertà di culto, poiché, con la sua perentorietà e mancanza di motivazione, impedisce qualsiasi iniziativa da parte dell’associazione richiedente.

Il diniego comunale configura, dunque, una violazione della libertà religiosa, così come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 5 dicembre 2019, richiamata anche dal Consiglio di Stato. Tale libertà costituisce un diritto inviolabile che deve essere garantito assicurando a tutte le confessioni religiose la possibilità di esercitare pubblicamente il proprio culto.

Più in dettaglio, l’effettività di questo diritto impone alle autorità pubbliche un duplice obbligo: da un lato, l’obbligo positivo di mettere a disposizione spazi idonei per le attività religiose; dall’altro, l’obbligo negativo di non frapporre ostacoli ingiustificati che, come nel caso in esame, finiscano per discriminare alcune confessioni nell’accesso agli spazi pubblici (cfr. Corte cost. nn. 67 del 2017, 63 del 2016, 346 del 2002 e 195 del 1993).

 

(Commento di Bruno Pitingolo)