1. Il vizio di istruttoria che affligge il provvedimento comunale emerge nella misura in cui esso, perentoriamente, esclude l’esistenza di un’area da adibire a luogo di culto che, invece, risulterebbe esistente secondo la pianificazione urbanistica e, nel richiedere contraddittoriamente all’Associazione adempimenti che, invece, presuppongono l’esistenza di detta area, comunque evidenzia che, quando pure detta area fosse disponibile, sarebbe necessaria seguire una procedura ad evidenza pubblica.
2. In questo modo, tuttavia, il Comune, nonostante quanto esso stesso affermi nel provvedimento circa il rispetto delle pronunce della Corte costituzionale in materia di libertà religiosa, frappone un illegittimo e insormontabile ostacolo all’esercizio della libertà di culto da parte dell’Associazione richiedente (v., sul punto, proprio Corte cost., 5 dicembre 2019, n. 254), con un diniego che, nella sua perentorietà immotivata, blocca qualsiasi prospettiva e iniziativa di questa, che pure, dopo l’accesso agli atti e nel contraddittorio procedimentale, ha indicato un’area potenzialmente destinabile al culto secondo gli strumenti urbanistici.