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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Beach and bar management EOOD c. Agenzia nazionale delle entrate (Bulgaria), Causa C-733/23, CGUE (Prima Sezione), 3 luglio 2025

Beach and bar management EOOD c. Agenzia nazionale delle entrate (Bulgaria), Causa C-733/23, CGUE (Prima Sezione), 3 luglio 2025

Con la sentenza del 3 luglio 2025, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa bulgara che prevede, per la stessa violazione fiscale (omessa emissione di scontrino fiscale), sia una misura coercitiva amministrativa (sigillo dei locali commerciali con divieto di accesso), sia una sanzione pecuniaria, irrogata mediante procedimenti distinti, autonomi e non coordinati. La Corte ha censurato altresì la disciplina interna nella parte in cui impone un minimo edittale elevato e fisso per le sanzioni pecuniarie, senza lasciare spazio al giudice per adattarle alla gravità concreta della violazione.

La società sanzionata aveva omesso di registrare 85 operazioni di vendita presso un bar ristorante di sua gestione. Per ciascuna di tali omissioni, fu inflitta una sanzione pecuniaria di 500 BGN (circa 250 euro), per un totale di 42.500 BGN, nonostante l’ammontare complessivo dell’IVA evasa fosse pari a soli 268 BGN (circa 134 euro). In aggiunta, i locali furono sigillati per 14 giorni, in forza di una misura amministrativa coercitiva applicata prima ancora che il provvedimento diventasse definitivo.

La Corte ha ritenuto che, in tali circostanze, le due misure (sigillo e sanzione pecuniaria) debbano essere considerate entrambe di natura penale, alla luce della loro gravità e funzione repressiva. Pertanto, la loro cumulabilità, in assenza di meccanismi di coordinamento procedurale e senza garanzie che assicurino il rispetto del principio di proporzionalità, viola l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (ne bis in idem), nonché l’art. 273 della direttiva IVA 2006/112 e l’art. 325 TFUE.

Quanto alla seconda questione sollevata dal giudice nazionale, la Corte ha ritenuto contraria al principio di proporzionalità (art. 49, par. 3, della Carta) la normativa bulgara che impedisce al giudice di graduare la sanzione pecuniaria al di sotto di un minimo fisso, anche in presenza di violazioni di modesta gravità, e non consente di sostituirla con sanzioni più lievi.


(Commento di Chiara Francioso)