La Corte di giustizia ha ritenuto incompatibile con il diritto dell’Unione la disciplina nazionale che consente di infliggere, per la medesima violazione IVA, sia una sanzione pecuniaria sia una misura coercitiva (sigillo dei locali con divieto di accesso), mediante procedimenti distinti e non coordinati. È altresì in contrasto con i principi unionali una normativa che preveda sanzioni minime elevate, senza possibilità per il giudice di adattarle alla gravità concreta della violazione.
Riferimenti normativi
Art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Art. 49(3) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Art. 325 TFUE
Massima
1. Integra una violazione del principio del ne bis in idem (art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell’UE) la cumulabilità, in assenza di coordinamento procedurale, tra una sanzione pecuniaria e una misura amministrativa di natura sostanzialmente penale, come il sigillo dei locali con il divieto di accesso, per la medesima condotta fiscale.
2. L’art. 273 della Direttiva 2006/112 e l’art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE ostano ad una normativa nazionale che prevede, come sanzione amministrativa, una misura pecuniaria di importo elevato senza che il giudice investito di una contestazione di tale misura abbia la possibilità procedurale di decidere un importo inferiore a quello previsto da tale normativa o un altro tipo di pena, più lieve.
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