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Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

A.A. c. Paesi Bassi, N. 7481/23, Corte EDU (Quarta Sezione), 8 settembre 2026

A.A. c. Paesi Bassi, N. 7481/23, Corte EDU (Quarta Sezione), 8 settembre 2026

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che il rifiuto di un ricongiungimento familiare richiesto da un genitore con riferimento ai figli minori nati da matrimoni poligamici non costituisca, nel caso di specie, una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). La controversia riguardava un cittadino yemenita, riconosciuto come rifugiato nei Paesi Bassi, che aveva chiesto il ricongiungimento familiare con i propri figli. Le autorità olandesi avevano accolto la richiesta con riferimento ai figli nati dal primo matrimonio, mentre l’avevano respinta per quelli nati dagli altri matrimoni, che all’epoca della richiesta si trovavano in Turchia, in ragione del carattere poligamico delle unioni. Le autorità avevano inoltre prospettato la possibilità di ottenere il ricongiungimento attraverso il divorzio dalle altre mogli, possibilità che il ricorrente aveva rifiutato.

Dinanzi alla Corte EDU, il ricorrente sosteneva che il rigetto della domanda incidesse sul suo diritto al rispetto della vita familiare garantito dall’articolo 8 CEDU. Egli contestava, in particolare, che la poligamia potesse essere considerata automaticamente contraria all’ordine pubblico e lamentava che le autorità nazionali non avessero adeguatamente valutato le circostanze specifiche della sua situazione familiare e l’interesse dei figli minori. Il Governo olandese sosteneva invece che la poligamia fosse vietata nell’ordinamento nazionale e che tale divieto potesse giustificare il rifiuto del ricongiungimento familiare per ragioni di ordine pubblico. A suo avviso, gli interessi individuali coinvolti, compresi quelli dei figli del ricorrente, non potevano prevalere sugli interessi pubblici sottesi alla disciplina.

La Corte ha anzitutto riconosciuto l’esistenza di una “vita familiare” tra il ricorrente e i figli interessati ai sensi dell’articolo 8 CEDU. Il fatto che l’ordinamento olandese non riconoscesse i matrimoni poligamici non è stato considerato sufficiente a escludere la protezione convenzionale del rapporto familiare. La Corte ha ricordato che l’articolo 8 tutela tanto i rapporti familiari riconosciuti dal diritto interno quanto quelli che, pur non beneficiando di tale riconoscimento, costituiscono legami familiari di fatto. La questione della poligamia assumeva tuttavia rilievo nel caso concreto, poiché proprio l’esistenza dei matrimoni poligamici aveva costituito il fondamento del rifiuto opposto dalle autorità alla domanda di ricongiungimento.

Nel valutare l’ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare, la Corte ha inoltre attribuito rilievo alla circostanza che il ricorrente avesse rifiutato la possibilità, prospettata dalle autorità olandesi, di divorziare dalle altre mogli al fine di consentire il ricongiungimento con i figli. Tale elemento doveva essere considerato nella valutazione complessiva delle circostanze del caso e della possibilità per il ricorrente di esercitare il proprio diritto al rispetto della vita familiare.

La Corte ha quindi sottolineato che gli Stati contraenti dispongono di un ampio margine di apprezzamento nel determinare se e a quali condizioni consentire il ricongiungimento familiare tra genitori e figli nati da matrimoni poligamici. Richiamando la propria giurisprudenza, essa ha riconosciuto l’esistenza di uno stretto rapporto tra le politiche in materia di immigrazione e le considerazioni di ordine pubblico. Gli Stati non sono inoltre tenuti, in virtù della Convenzione, a riconoscere integralmente matrimoni poligamici che risultino incompatibili con il proprio ordinamento giuridico.

Alla luce di tali considerazioni, e tenuto conto delle circostanze concrete della situazione familiare del ricorrente, la Corte ha ritenuto che le autorità olandesi non avessero oltrepassato il margine di apprezzamento loro riconosciuto. Il rifiuto del ricongiungimento familiare è stato pertanto ritenuto compatibile con l’articolo 8 CEDU.

 

(Commento di Bernardo Mageste Castelar Campos)