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A.A. c. Paesi Bassi, N. 7481/23, Corte Edu (Quarta Sezione), 8 settembre 2026

Abstract

Il rifiuto del ricongiungimento familiare con figli nati da matrimoni poligamici non viola l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo quando sia giustificato da esigenze di ordine pubblico e di controllo dell’immigrazione e risulti proporzionato alla luce delle circostanze concrete del caso.

Riferimenti normativi

Art. 8 CEDU

Massima

1. L’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo tutela la vita familiare esistente tra un genitore e i figli minori anche quando questi ultimi siano nati da un matrimonio poligamico non riconosciuto dallo Stato. Il mancato riconoscimento del matrimonio non esclude, di per sé, l’esistenza di una relazione familiare protetta dalla Convenzione. Tuttavia, tale riconoscimento non comporta un obbligo dello Stato di ammettere i figli nel proprio territorio ai fini del ricongiungimento familiare.

2. In materia di ricongiungimento familiare dei figli nati da matrimoni poligamici, gli Stati contraenti dispongono di un ampio margine di apprezzamento, tenuto conto dell’assenza di riconoscimento della poligamia negli ordinamenti degli Stati membri del Consiglio d’Europa e della rilevanza delle esigenze di controllo dell’immigrazione e di tutela dell’ordine pubblico. Il rifiuto del ricongiungimento non viola l’articolo 8 quando le autorità nazionali abbiano proceduto a una valutazione individualizzata della situazione dei minori e dei loro legami con lo Stato di accoglienza, abbiano considerato il loro interesse superiore e abbiano verificato la possibilità di mantenere i rapporti familiari in altro modo.