Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

A.S. c. Ungheria, N. 4/2004, Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW), 29 agosto 2006

Abstract

Sterilizzazione forzata di una donna Rom senza il suo previo consenso pieno ed informato costituisce violazione dei suoi diritti ad accedere ai servizi sanitari, di ricevere informazioni e consigli sulla pianificazione familiare e di decidere liberamente sul numero e la distanza del tempo di nascita de* suo* figl*.

Riferimenti normativi

Art. 10 CEDAW
Art. 12 CEDAW
Art. 16 CEDAW

Massima

1. Una donna non è posta nelle condizioni che le permettano di prendere una decisione volontaria e di dare il proprio consenso ad essere sterilizzata quando arriva all’ospedale in un pessimo stato di salute. Le informazioni e le consulenze ricevute da una donna sotto condizioni di stress non costituiscono adempimento dell’obbligo dello Stato parte di fornire, tramite il personale ospedaliero, informazioni e consigli sulla pianificazione familiare ai sensi dell’articolo 10 (h) della Convenzione.

2. La sterilizzazione forzata incide negativamente sulla salute fisica e mentale delle donne. L’intervento di sterilizzazione condotto sulla ricorrente senza il suo consenso pieno ed informato deve essere considerato causa di privazione permanente della sua capacità riproduttiva e, quindi, del suo diritto a decidere sul numero e sulla distanza del tempo di nascita de* suo* figl*.
(Alla ricorrente, una donna ungherese di origini Rom, era stato chiesto di sottoscrivere una dichiarazione di consenso ad un parto cesareo che includeva una nota, appena leggibile, scritta a mano dal dottore usando la parola latina corrispondente a ‘sterilizzazione’. La donna aveva scoperto solo dopo la procedura di aver acconsentito ad un intervento che l’avrebbe resa sterile in via permanente. Il Comitato ha riscontrato che, non avendo garantito alla ricorrente la possibilità di dare il proprio consenso pienamente informato, lo Stato ha violato l’articolo 10 (h) CEDAW per non aver fornito le informazioni e consigli necessari sulla pianificazione familiare; l’articolo 12 CEDAW per aver discriminato la ricorrente nell’accesso ai servizi sanitari relativi alla gravidanza; e l’articolo 16 (1) (e) CEDAW per aver inadempiuto all’obbligo di assicurare alle donne il diritto di decidere liberamente circa il numero e la distanza del tempo di nascita de* figl*).

Collegati