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Corte costituzionale della Bosnia ed Erzegovina, N. U-5/20, 2 luglio 2020

Abstract

Elezioni amministrative posticipate a causa della pandemia da Covid-19.

Riferimenti normativi

Art. 1, comma 2, Costituzione 
Art. 1, comma 14, Legge elettorale 
Art. 3, Prot. 1, CEDU

Massima

1. Le elezioni costituiscono il momento fondamentale dell’esercizio del diritto elettorale. Il momento in cui la volontà popolare si manifesta.

2. In alcune circostanze eccezionali le elezioni possono essere posticipate, anche se la Legge elettorale della Bosnia ed Erzegovina prevede, all’art. 1, comma 14, che le elezioni si tengano la prima domenica di ottobre. L’insorgere di una pandemia costituisce una circostanza eccezionale per cui le elezioni possano essere posticipate, senza che questo costituisca una violazione del diritto elettorale.
(Ventotto rappresentanti dell’Assemblea nazionale della Republika Srpska lamentavano l’incostituzionalità della decisione della Commissione centrale elettorale della Bosnia ed Erzegovina di posticipare le elezioni amministrative a causa della pandemia da Covid-19).