Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

A. e Altri c. Regno Unito, N. 3455/05, Corte EDU (Grande Camera), 19 febbraio 2009

Abstract

Detenzione a tempo indeterminato di sospettati terroristi stranieri in considerazione dell’impossibilità di procedere all’espulsione. Proporzionalità e temporaneità delle misure di deroga alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo in caso di stato d’urgenza. Determinazione della natura e del grado del pericolo pubblico. Margine di apprezzamento degli Stati contraenti nell’esercizio delle deroghe alla Convenzione.

Riferimenti normativi

Art. 15 CEDU
Art. 5 CEDU

Massima

1. La detenzione a tempo indeterminato di cittadini stranieri sospettati di terrorismo internazionale, i quali non potevano essere espulsi a causa del rischio di subire maltrattamenti nel paese di destinazione, viola l'art. 5, par. 1 CEDU. In particolare, tali provvedimenti di deroga alla Convenzione, adottati ai sensi dell’art. 15 CEDU dal Regno Unito, risultano sproporzionati, in quanto effettuano una discriminazione ingiustificata tra cittadini britannici e stranieri. Gli Stati contraenti, infatti, possono derogare alla Convenzione EDU solo "nella stretta misura in cui la situazione lo richieda".

2. Sebbene il “pericolo pubblico” che minaccia la vita della nazione ex art. 15 CEDU debba essere effettivo o imminente al fine di giustificare una deroga alla Convenzione, tale requisito deve essere interpretato in senso ampio, non richiedendosi agli Stati di attendere un’aggressione per attuare misure di contenimento e contrasto al pericolo. Infatti, la clausola derogatoria di cui all’art. 15 CEDU è funzionale a consentire la protezione della popolazione da rischi futuri. 

3. Gli Stati contraenti godono di un ampio margine di apprezzamento tanto rispetto alla decisione di dichiarare uno stato di emergenza ex art. 15 CEDU, quanto rispetto alla scelta delle specifiche misure a cui ricorrere per contrastare la crisi. Nell’esercizio della loro discrezionalità, gli Stati sono però soggetti alla supervisione della Corte EDU, che potrà essere chiamata a valutare se i provvedimenti adottati si mantengono entro quanto strettamente necessario a fronteggiare le esigenze della situazione concreta e se siano state fornite sufficienti garanzie contro eventuali abusi. Nello svolgimento di tale compito, la Corte deve considerare la natura dei diritti limitati dalle misure di deroga, le circostanze che hanno condotto alla situazione di emergenza e la sua durata.

4. Le misure di deroga alla Convezione EDU non possono ritenersi invalide sulla base del fatto che non sono temporanee, dal momento in cui un pericolo pubblico ex art. 15 CEDU può perdurare anche per molti anni. Ciò non toglie che la necessità di adottare misure proporzionate alle esigenze del caso concreto imponga di tener conto della durata dell’emergenza.

5. Nella determinazione della natura e del grado della minaccia effettiva o imminente per la vita della nazione ex art. 15 CEDU deve essere tenuta in considerazione una vasta gamma di fattori. Possono essere qualificati quali stati d’urgenza anche quelle situazioni in cui la stabilità delle istituzioni non è gravemente in pericolo.

Note

Nella pronuncia, la Corte si riferisce a una decisione della Camera dei Lord con cui erano già state dichiarate illegittime le misure di deroga alla Convenzione adottate dal Regno Unito ex art. 15 CEDU.

House of Lords, Opinions of the Lords of Appeal for Judgment in the Cause A (FC) and others (FC) (Appellants) v. Secretary of State for the Home Department (Respondent) and X (FC) and another (FC) (Appellants) v. Secretary of State for the Home Department (Respondent), 16 December 2004, Session 2004-5, [2004] UKHL 56.