Deroga alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in caso di stato d’urgenza. Detenzione di sospettati terroristi senza l’intervento tempestivo dell’autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi
Art. 5 CEDU
Art. 15 CEDU
Massima
Esclusa l’applicabilità dell’art. 15 CEDU, la mancata tempestiva traduzione davanti all’autorità giudiziaria di quattro sospettati terroristi, arrestati e detenuti, viola la Convenzione. Nell’opinione della Corte, anche il più breve dei periodi di detenzione subito dai ricorrenti, pari, nello specifico, a quattro giorni e sei ore, non soddisfa le esigenze di tempestività di cui all’art. 5, par. 3 CEDU. La necessità di fronteggiare una minaccia terroristica non è di per sé sufficiente a consentire la violazione delle garanzie procedurali.
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